Cassazione Penale, Sentenza n. 42445/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata adducendo, in cassazione, la nullità della sentenza per mancata traduzione nella lingua a lui conosciuta. La parte resistente ha invece sostenuto l'inammissibilità del motivo rilevando che nel giudizio di appello il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di doglianza, eccettuati quelli relativi alla pena, determinando l'interruzione della catena devolutiva e quindi l'improcedibilità della doglianza introdotta in cassazione.
Norme richiamate
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Disposizione richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; attesta la modalità con cui è stato svolto il procedimento in Cassazione
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Se, nell'appello, l'imputato rinuncia espressamente a motivi di doglianza non relativi alla pena, tali motivi sono considerati esclusi dalla devoluzione e non possono poi essere rilanciati in Cassazione; la rinuncia interrompe la catena devolutiva
- Questioni di nullità di carattere procedurale (es. mancata traduzione) devono essere tempestivamente sollevate e non possono essere efficacemente riproposte se l'interessato ha rinunciato preventivamente ai relativi motivi in sede di appello
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: oltre alle spese processuali, è possibile l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è essenziale verificare l'esistenza della piena devoluzione del motivo oggetto di impugnazione; se il motivo non è stato devoluto (per rinuncia o per altri motivi), il ricorso rischia l'inammissibilità
- La formulazione chiara e la preservazione delle eccezioni procedurali nelle fasi processuali inferiori sono fondamentali per mantenere la possibilità di impugnazione nelle fasi successive
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