Sentenza n. 336/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, depositata il 19 giugno 2023, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto per l’annullamento: - del silenzio-rigetto formatosi il 18 gennaio 2019 della istanza di sanatoria prot. -OMISSIS- del 19 novembre 2018; - dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 24 agosto 2018; - nonché ogni e qualsiasi altro atto antecedente, prodromico, successivo e comunque connesso, con ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria edilizia e contro l’ordinanza di demolizione del manufatto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado deducendo: violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo la conformità dell’opera al PRG e l’assenza di violazioni urbanistiche; violazione del legittimo affidamento, poiché l’ordinanza di demolizione era stata adottata a distanza di anni dalla realizzazione del manufatto; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, perché l’ordinanza non individuava l’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione. Il manufatto, destinato al ricovero di attrezzature e allo stoccaggio di prodotti agricoli, era stato realizzato senza titolo in zona agricola sottoposta a vincoli paesaggistico, sismico e idrogeologico. Dopo l’ordinanza di demolizione, gli interessati avevano presentato istanza di accertamento di conformità; decorso il termine previsto dalla normativa, si era formato il silenzio-rigetto.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado per difetto di motivazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato che il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria si era formato dopo l’ordinanza di demolizione e che quest’ultima non conteneva alcuna motivazione sulla non sanabilità dell’opera, neppure con riferimento alla sua consistenza di rustico agricolo risultante dalla relazione tecnica e dalla stessa ordinanza. Secondo il principio di maggiore garanzia, dopo la formazione del silenzio-rigetto l’Amministrazione avrebbe dovuto almeno notificare nuovamente l’ordine demolitorio, corredandolo della motivazione relativa all’eventuale non sanabilità dell’opera. L’accoglimento è quindi fondato sul difetto di motivazione; non risultano accolte specificamente le ulteriori censure sull’affidamento e sull’individuazione dell’area acquisibile. Le spese del doppio grado sono state compensate, con refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’accertamento di conformità e del silenzio-rigetto impone, una volta formatosi il diniego tacito successivamente all’ordine demolitorio, una valutazione motivata sulla sanabilità dell’opera.
art. 14 l. reg. Sicilia 16/2016
Recepisce nell’ordinamento regionale la disciplina dell’accertamento di conformità richiamata dal giudice.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È stato invocato con riguardo all’obbligo di specificare nell’ordinanza di demolizione l’area suscettibile di acquisizione in caso di mancata esecuzione; la sentenza non decide autonomamente tale censura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un’istanza di accertamento di conformità è presentata dopo l’adozione di un’ordinanza di demolizione e su di essa si forma successivamente il silenzio-rigetto, l’Amministrazione deve motivare specificamente la non sanabilità dell’opera, anche considerando la consistenza e la destinazione del manufatto risultanti dagli atti istruttori.
- La formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria non sana né completa retroattivamente la motivazione dell’originaria ordinanza di demolizione; ove l’ordine demolitorio sia anteriore al diniego tacito e non motivi sulla non sanabilità, l’Amministrazione deve almeno notificare nuovamente l’ordine con una motivazione adeguata.
- Il principio di maggiore garanzia, anche alla luce dei principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, impone una lettura coordinata della disciplina repressiva edilizia e di quella relativa all’accertamento di conformità, assicurando al destinatario una motivazione effettiva sulla possibilità di regolarizzare l’opera.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →