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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26721/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato con rito abbreviato, era stato ritenuto responsabile in primo grado e in appello del delitto di tentata estorsione ai danni della persona offesa, in relazione a una vicenda in cui prima avrebbe prospettato un sinistro stradale inesistente per ottenere denaro e poi, presso uno sportello bancomat, avrebbe minacciato la vittima dicendo di avere "una cosa addosso" e toccandosi il giubbotto all'altezza della vita, inducendola a temere la presenza di un'arma e a consegnare 500 euro. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, l'erronea qualificazione del fatto come tentata estorsione anziché come tentata truffa c.d. vessatoria, sostenendo che la condotta della persona offesa sarebbe incompatibile con uno stato di soggezione tipico dell'estorsione e che la minaccia non sarebbe stata percepita come reale; inoltre ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno lieve, lamentando che la Corte di appello non avesse valorizzato la natura tentata del fatto, la parziale confessione, il carattere rudimentale ed estemporaneo della condotta e la modesta entità del profitto non conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando la corretta qualificazione del fatto come tentata estorsione e non come truffa vessatoria, perché la minaccia prospettava un pericolo reale e attribuibile all'agente, tale da porre la persona offesa dinanzi all'alternativa di consegnare il denaro o subire il male minacciato. Ha inoltre giudicato il secondo motivo in parte generico e in parte non consentito: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da una motivazione di merito non censurabile, fondata sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti specifici; quanto all'attenuante del danno lieve, la censura non risultava dedotta in appello e comunque la Corte territoriale aveva già escluso la lieve entità del fatto valorizzando l'importo richiesto e la gravità della minaccia. Conseguenza finale: condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Disciplina il delitto di estorsione; ricorre quando l'agente prospetta un pericolo reale e attribuibile a lui, ponendo la persona offesa davanti all'alternativa coatta tra spossessamento e danno minacciato.

  • art. 640 c.p.

    La truffa vessatoria è configurabile solo quando il danno viene paventato come possibile ed eventuale e non come conseguenza reale dell'agente, determinando la vittima in errore e non mediante coazione della volontà.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi di segno favorevole; il diniego è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione manifestamente illogica o mancante.

  • art. 62 n.4 c.p.

    L'attenuante del danno lieve può essere esclusa quando, valutato il fatto complessivamente, l'entità della somma richiesta e la gravità della minaccia esprimano una non modesta offensività.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato solo per descrivere la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Nel distinguere estorsione e truffa vessatoria, il criterio decisivo è il modo in cui si atteggia il pericolo prospettato: se il male è presentato come reale e proveniente, direttamente o indirettamente, dall'agente, si è nell'estorsione; se invece è solo paventato come eventuale e idoneo a indurre in errore la vittima, si può configurare la truffa.
  • La reazione della persona offesa va valutata ex ante: il fatto che la vittima non si rivolga immediatamente alle forze dell'ordine non esclude di per sé la coazione, se la minaccia era oggettivamente idonea a incutere timore.
  • Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi valorizzabili in favore dell'imputato; la mera assenza di circostanze negative non basta a imporne il riconoscimento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, quando fondato su valutazione discrezionale coerente e su elementi come i precedenti specifici, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del merito.
  • L'attenuante del danno lieve deve essere apprezzata considerando la complessiva offensività del fatto, non solo l'esito economico finale; una richiesta non modesta e una minaccia grave possono escluderla anche se il profitto non è stato conseguito.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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