Cassazione Penale, Sentenza n. 24581/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Moretti ha impugnato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e 2-bis Cod. Strada) contestando principalmente: 1) travisamento probatorio e vizio della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la teste PAPINI avesse "dato l'avviso" ex art. 114 disp. att. c.p.p., mentre la sua deposizione non sarebbe stata certa; 2) violazione di norma processuale a pena di inutilizzabilità per la presunta mancanza dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., che renderebbe inutilizzabili gli accertamenti; 3) domanda di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., secondo la novella normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulla attendibilità della testimonianza della PAPINI e ha escluso che si tratti di un travisamento probatorio rilevabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è conseguentemente infondato, essendosi ritenuto che l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. fosse stato adempiuto (per quanto risultasse solo dalla prova orale). Il terzo motivo non è stato esaminato perché non dedotto nel gravame (inammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.). Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, comma 2 lett. c) e comma 2-bis
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui applicata per tasso alcolemico di 1,85 g/l. La condanna è stata confermata in primo grado e solo parzialmente rideterminata in appello.
art. 114, disposizioni attuative, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di informare l'indagato/imputato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. La Corte ha ritenuto che, sebbene l'avviso non risultasse nel verbale scritto, poteva ritenersi adempiuto in base alla testimonianza della verbalizzante; l'assenza dell'annotazione nel verbale non ha automaticamente reso inutilizzabili gli accertamenti.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato che la questione non era stata dedotta nel giudizio di gravame, per cui non poteva essere esaminata in Cassazione; inoltre la novella legislativa richiamata non è stata utilizzata dalla difesa nel modo necessario per essere valutata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che limita i motivi deducibili in Cassazione e impedisce di introdurre questioni non trattate nei gradi di merito; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'esame della causa di non punibilità non prospettata in appello.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonerare il condannato dalle conseguenze pecuniarie; qui utilizzata per giustificare l'obbligo di corresponsione della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non reinquadra i fatti né rivaluta la credibilità delle testimonianze se ciò equivale a una nuova valutazione del merito: i motivi che richiedono una riconsiderazione dei fatti sono, di norma, inammissibili salvo che sia dimostrabile un travisamento probatorio incontrovertibile.
- La mancata annotazione di un avviso procedurale nel verbale scritto non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli accertamenti se vi sono elementi attendibili (es. testimonianza della verbalizzante) che dimostrino l'avvenuta informazione; spetta ai giudici di merito valutare la discrepanza e motivarla.
- Se si eccepisce la nullità o l'inutilizzabilità di accertamenti per violazione di norme a pena di inutilizzabilità, è necessario provare l'effettiva omissione; l'accertamento in ordine all'adempimento è questione di fatto riservata ai giudici di merito.
- Questioni non sollevate nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: occorre proporre tempestivamente nei gradi inferiori i profili che si vogliono far valere in legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede che il profilo sia effettivamente dedotto e valutato nei precedenti gradi; l'ampliamento normativo non consente di aggirare i limiti procedurali se la questione non è stata portata avanti nei termini processuali previsti.
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