Cassazione Civile, Ordinanza n. 16632/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2008 per un'autogrù idraulica, con durata otto anni e rata finale di riscatto. Dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore nel 2013, il concedente ottenne un decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore per i canoni scaduti e a scadere, detratto quanto ricavato dalla vendita del bene restituito. Gli opponenti contestavano soprattutto la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, consentiva al concedente di vendere il bene e imputare il ricavato al credito, ritenendola nulla o comunque iniqua perché non ancorata a criteri oggettivi di mercato, non supportata da perizia terza, e idonea a procurare al creditore un vantaggio superiore a quello conseguibile con la regolare esecuzione del contratto. In Cassazione il ricorrente articolava otto motivi, denunciando: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle specifiche eccezioni di nullità; violazione della disciplina del leasing introdotta dalla l. n. 124/2017; violazione degli artt. 1419, 1355, 1175, 1227 c.c. per l'indebita discrezionalità del creditore nella vendita del bene; mancata applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.; erronea valutazione delle allegazioni sul valore del bene; mancata prova della congruità del prezzo di vendita; travisamento della domanda risarcitoria; e apodittica conferma della debenza dell'importo ingiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017, non fosse applicabile retroattivamente la disciplina sopravvenuta, ma operasse la disciplina dell'art. 1526 c.c. in via analogica. Richiamando le Sezioni Unite n. 2061/2021, ha osservato che è lecita la clausola che, in caso di risoluzione, preveda l'acquisizione dei canoni e la detrazione del ricavato dalla vendita del bene restituito, purché non determini indebite locupletazioni del concedente. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente accertato che la clausola era valida, che il bene era stato effettivamente venduto e che il prezzo ricavato era stato detratto, senza che fosse stata proposta né allegata una specifica domanda risarcitoria per vendita non diligente o in violazione della buona fede. Le censure del ricorrente sono state quindi ritenute infondate, in parte anche perché nuove o formulate in modo meramente fattuale e non scrutinabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese dell'intimato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la Corte di merito abbia comunque esaminato e deciso la questione sostanziale dedotta, anche se con motivazione non coincidente con quella auspicata dalla parte.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124/2017
La disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva e si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.
art. 1, comma 139, L. n. 124/2017
Le previsioni normative sul recupero del bene e sulla detrazione del ricavato sono richiamate come parametro di sistema, ma non incidono retroattivamente sui contratti risolti prima della riforma.
art. 1526 c.c.
Per il leasing traslativo risolto prima della riforma, la disciplina si applica analogicamente; il giudice deve evitare locupletazioni del concedente e può ricondurre la penale a equità, valutando il valore del bene e il rapporto con l'interesse all'adempimento.
art. 1382 c.c.
Il danno del concedente può essere predeterminato mediante clausola penale, purché non manifestamente eccessiva.
art. 1384 c.c.
La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta equitativamente dal giudice per riequilibrare le posizioni contrattuali.
art. 1375 c.c.
Se la clausola non richiama espressamente la vendita a prezzo di mercato, essa va letta alla luce della buona fede contrattuale.
art. 1419 c.c.
È evocato per la dedotta nullità parziale delle clausole, ma la Corte esclude l'invalidità delle pattuizioni esaminate.
art. 1355 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità di clausole rimettenti alla volontà unilaterale del creditore, ma la Corte non accoglie tale prospettazione.
art. 1175 c.c.
La valutazione della condotta del creditore deve essere ricondotta a correttezza e buona fede, ma nel caso non è stata allegata/provata una vendita non diligente.
art. 1227 c.c.
È invocato per contestare l'aggravamento del danno, ma la Corte osserva che non risultava proposta una specifica domanda risarcitoria in tal senso.
art. 12 preleggi
È richiamato in relazione all'interpretazione e all'eventuale applicazione analogica della disciplina, che la Corte ammette solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è respinta perché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione delle risultanze documentali e dell'allegazione di parte.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 continua ad applicarsi, in via analogica, l'art. 1526 c.c., non essendo la nuova disciplina retroattiva.
- È valida la clausola che, dopo la risoluzione del leasing traslativo, attribuisce al concedente i canoni scaduti e consente la detrazione del ricavato dalla vendita del bene restituito, perché la funzione correttiva dell'art. 1526 c.c. è evitare indebite locupletazioni, non sterilizzare ogni forma di predeterminazione del danno.
- La clausola penale nel leasing può essere ridotta o riletta in chiave di buona fede solo se manifestamente eccessiva o se concretamente idonea a generare un vantaggio ulteriore rispetto all'adempimento; grava sulla parte che la contesta allegare e provare gli elementi di sproporzione o di vendita non diligente.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove di fatto né sostituire alla lettura della domanda compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione meramente assertiva.
- Quando il bene sia stato effettivamente venduto dopo la restituzione, il parametro del valore di mercato assume rilievo soprattutto come criterio di controllo della correttezza della liquidazione; se la vendita è avvenuta, il ricavato effettivo può essere legittimamente preso a base della detrazione, salvo prova di mala gestio o violazione della buona fede.
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