Sentenza n. 9464/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto n. 1495/2025 pubblicato il 07.07.2025 dell’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso AM01 (ex A001) – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado per le regioni Lazio e Sardegna, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3059/2024, indetto ai sensi dell’art. 3 co. 8 D.M. 205/2023; - della graduatoria suddetta e delle valutazioni e dei punteggi ivi attribuiti dalla Commissione, in relazione alla classe di concorso AM01 – Regione Sardegna, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente, per mancato riconoscimento in suo favore dei diritti di preferenza e di riserva ad essa spettanti e per erronea attribuzione del punteggio, con mancato riconoscimento ed attribuzione del punteggio spettante per il servizio svolto; - ove ritenuto necessario, dello stesso Decreto Dip. 3059/2024, ove interpretato in contraddizione e/o violazione con quanto previsto dal DPR 487/1994 e dall’art. 18 co. 2 L. 241/1990; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per docenti, nella parte in cui non ha riconosciuto alla candidata il punteggio per il servizio prestato, i titoli di preferenza e la riserva del 30% dei posti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa alla classe di concorso AM01 per la Regione Sardegna, deducendo che l'amministrazione non avrebbe valutato cinque annualità di servizio prestate presso scuole statali, per le quali assumeva spettassero 10 punti complessivi, né avrebbe riconosciuto il titolo di preferenza e la riserva del 30% prevista dall'art. 59, comma 10-bis, d.l. 73/2021. Ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 5, 8 e 16 d.P.R. 487/1994, dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990, del bando e dell'Allegato B, nonché dei principi di par condicio, buon andamento, trasparenza e giusto procedimento. La ricorrente ha sostenuto che i titoli, indicati con comunicazioni successive alla domanda ma anteriori alla pubblicazione della graduatoria, avrebbero dovuto essere valutati, anche perché la relativa documentazione sarebbe stata già nella disponibilità dell'amministrazione. Ha inoltre dedotto l'illegittimità del mancato riscontro al reclamo e l'omessa attivazione del soccorso istruttorio o di un'istruttoria integrativa. L'amministrazione ha resistito rilevando che la dichiarazione dei titoli era stata presentata tardivamente e che la loro valutazione successiva avrebbe violato la lex specialis e la par condicio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., una propria precedente sentenza, ha affermato che i titoli di valutazione, preferenza e riserva devono essere tempestivamente dichiarati secondo le modalità previste dalla lex specialis. La candidata non aveva dichiarato nella domanda alcun titolo relativo al servizio e le comunicazioni successive, non collegate alla domanda iniziale, non potevano imporre alla commissione la rivalutazione della posizione prima della pubblicazione della graduatoria. La tardiva valorizzazione avrebbe attribuito alla concorrente un termine ulteriore rispetto agli altri partecipanti, in contrasto con la par condicio, con il principio di autoresponsabilità e con l'esigenza di speditezza delle procedure concorsuali, specialmente se riconducibili al PNRR. Il Collegio ha escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio: non si trattava di integrare o chiarire documenti tempestivamente prodotti, né di correggere una mera irregolarità, ma di introdurre ex post titoli mai dichiarati e idonei a modificare il contenuto della candidatura. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990, poiché, in assenza dell'obbligo di attivare il soccorso istruttorio, non sussisteva nemmeno un obbligo di acquisizione d'ufficio dei dati relativi al servizio; inoltre, rientrava nell'autoresponsabilità della candidata scegliere se avvalersi dei titoli posseduti. Il secondo motivo è stato respinto perché, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, l'amministrazione non aveva l'obbligo di esaminare e riscontrare l'istanza di rivalutazione del punteggio, dovendo comunque preservare la par condicio. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e per il carattere innovativo dei concorsi PNRR.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento, insieme al principio di autoresponsabilità, giustifica oneri formali funzionali alla speditezza delle procedure concorsuali e alla par condicio.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità e ingiustizia, ma ritenuto non violato dal giudice.
artt. 5, 8 e 16 d.P.R. 487/1994
La ricorrente li invocava per sostenere la valutabilità dei titoli; il giudice ha ritenuto prevalenti le modalità e i termini stabiliti dalla lex specialis.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Non imponeva all'amministrazione di acquisire d'ufficio i titoli mai dichiarati, poiché non sussisteva a monte un obbligo di soccorso istruttorio.
art. 3 l. 241/1990
La mancata risposta al reclamo non è stata ritenuta lesiva di un obbligo di motivazione o di definizione dell'istanza, non sussistendo uno specifico obbligo di rivalutazione previsto dalla lex specialis.
art. 59, comma 10-bis, d.l. 73/2021
Prevede la riserva del 30% dei posti invocata dalla candidata, ma il relativo titolo non poteva essere considerato perché non era stato tempestivamente dichiarato.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di richiamare una precedente sentenza per motivare la decisione mediante rinvio a una soluzione già adottata su questione analoga.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Assunto in via analogica quale modello delle diverse forme di soccorso istruttorio nelle procedure comparative; nessuna delle forme individuate è stata ritenuta applicabile all'omessa dichiarazione dei titoli.
art. 6, comma 1, lettera b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non può essere invocato nelle procedure comparative di massa quando l'integrazione consentirebbe al concorrente di superare un onere di correttezza e autoresponsabilità con vantaggio sugli altri partecipanti.
art. 12, comma 2, preleggi
Richiamato come base per l'eventuale applicazione analogica della disciplina del soccorso istruttorio alle procedure concorsuali.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, i titoli di valutazione, preferenza e riserva devono essere dichiarati tempestivamente e secondo le modalità stabilite dalla lex specialis; la loro indicazione per la prima volta dopo la scadenza della domanda, anche se anteriore alla pubblicazione della graduatoria, non obbliga l'amministrazione a riconsiderare la posizione del candidato.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di fornire informazioni complete e non reticenti e di assolvere gli oneri dichiarativi previsti dal bando; la mancata dichiarazione di un titolo non può essere neutralizzata mediante successive comunicazioni spontanee, quando ciò attribuirebbe al concorrente un termine ulteriore rispetto agli altri partecipanti.
- Nelle procedure comparative di massa, il soccorso istruttorio non è applicabile per introdurre ex novo un titolo di valutazione, preferenza o riserva mai indicato nella domanda, poiché tale intervento non costituisce regolarizzazione di una documentazione incompleta, ma modifica sostanziale della candidatura e viola la par condicio.
- L'obbligo di acquisizione d'ufficio dei documenti non opera per supplire alla totale omissione, da parte del concorrente, della dichiarazione di un titolo di cui intenda avvalersi: in assenza dell'obbligo di soccorso istruttorio, non sussiste neppure l'obbligo di attivazione officiosa dell'amministrazione.
- La mera presenza di un'informazione generica nella posizione elettronica del candidato, ove non accompagnata dalla specifica dichiarazione del titolo e dal suo positivo riscontro ai fini della procedura, non equivale alla tempestiva dichiarazione del titolo richiesta dal bando.
- In assenza di una specifica previsione della lex specialis, l'amministrazione non è tenuta a esaminare e riscontrare un reclamo volto alla rivalutazione del punteggio quando la rivalutazione presupporrebbe il superamento dei termini e degli oneri dichiarativi fissati per tutti i concorrenti.
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