Cassazione Civile, Ordinanza n. 10380/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi promossa da un avvocato nei confronti del proprio ex cliente, in forza di precetto fondato su una condanna al pagamento di compensi professionali. Nel precetto era incluso anche un importo richiesto a titolo di IVA sui compensi relativi alla redazione del precetto. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione contestando la debenza di tale IVA, sostenendo che il creditore, agendo come professionista per il recupero di un proprio credito professionale, fosse soggetto passivo d'imposta e quindi abilitato a detrarre l'IVA, con la conseguenza che tale importo non sarebbe dovuto dal debitore e il suo addebito determinerebbe un ingiustificato arricchimento del creditore. Dopo la fase sommaria, il giudizio di merito dell'opposizione è stato introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.; i giudici di merito hanno dichiarato inammissibile il ricorso per intempestività, ritenendo necessario che anche la notificazione, oltre al deposito, avvenisse entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione. In cassazione gli eredi del debitore hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 616 e 702-bis c.p.c., perché nel caso di rito sommario applicabile alla cognizione piena dell'opposizione l'introduzione del merito poteva avvenire con ricorso, e la notifica successiva non rendeva intempestivo il ricorso tempestivamente depositato; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla liquidazione delle spese del primo grado, asseritamente effettuata in base a uno scaglione di valore errato; 3) violazione dell'art. 10 c.p.c. e dell'art. 5 d.m. 55/2014 per avere la Corte d'appello liquidato le spese di secondo grado assumendo un valore indeterminabile della controversia, benché l'eventuale accoglimento della questione processuale avrebbe comportato l'esame del merito e, quindi, un valore economicamente determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., ma non ha accolto i motivi nel merito: ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, cioè l'INPS, qualificato come litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Conseguentemente ha rimesso la causa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, per la rinnovazione del procedimento e per l'esame della domanda originaria in rito e nel merito, previa integrazione del contraddittorio; la rimessione riguarda anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
citato solo per dare conto della difesa personale del controricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria
art. 616 c.p.c.
richiamato nei motivi per sostenere che l'introduzione del merito dell'opposizione debba avvenire con la forma dell'atto introduttivo compatibile con il rito applicabile alla cognizione piena
art. 615, comma 2, c.p.c.
evocato come norma che disciplina la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale possibile forma di introduzione della fase di merito quando la controversia sia compatibile con il rito sommario di cognizione
art. 624 c.p.c.
citato in relazione al rigetto dell'istanza di sospensione nella fase sommaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come motivo di ricorso per nullità processuale e omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese
art. 10 c.p.c.
richiamato ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la determinazione dello scaglione di valore ai fini della liquidazione delle spese
art. 383, comma 3, c.p.c.
applicato per cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice a seguito di nullità del giudizio di merito
artt. 545 e 546 c.p.c.
richiamati in motivazione per spiegare gli obblighi che gravano sul terzo pignorato e quindi il suo interesse alla partecipazione al giudizio
art. 111 Cost.
evocato quale parametro del principio di ragionevole durata del processo
art. 6 CEDU
richiamato come parametro sovranazionale del giusto processo
art. 6 TUE
citato in quanto richiama il parametro convenzionale del giusto processo
Cass. Sez. 3, n. 18331/2019
richiamata dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità del rito sommario alla fase di merito delle opposizioni esecutive
Cass. Sez. 3, n. 13533/2021
richiamata quale precedente che afferma la necessaria partecipazione del terzo pignorato nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
Cass. Sez. 3, n. 39973/2021
richiamata in senso conforme al principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato deve essere sempre parte del giudizio di merito quale litisconsorte necessario, perché l'esito dell'opposizione incide direttamente sugli obblighi che il pignoramento gli impone o gli vieta.
- Quando il terzo pignorato è stato pretermesso nel giudizio di merito dell'opposizione esecutiva, la sentenza è affetta da nullità rilevabile d'ufficio in cassazione, con cassazione della decisione e rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Nell'opposizione all'esecuzione, la forma dell'atto introduttivo della fase di merito dipende dal rito applicabile alla cognizione piena; se la controversia rientra nel rito sommario, l'introduzione può avvenire con ricorso nei limiti consentiti da tale rito.
- La liquidazione delle spese va ancorata al corretto valore della controversia secondo i criteri normativi applicabili; se la causa ha un contenuto economico determinato o determinabile, non può essere trattata come di valore indeterminabile senza adeguata base.
- In presenza di una nullità processuale che investa il contraddittorio necessario, il giudice di legittimità può disporre la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
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