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Sentenza

Sentenza n. 925/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale che ha approvato modifiche ritenute non sostanziali al piano di lottizzazione, permesso di costruire per un edificio nel Lotto 4 e precedenti delibere consiliari nella parte relativa alle altezze

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti, proprietari dal 2021 di un’abitazione sita nel Lotto 5, hanno impugnato la delibera di Giunta comunale n. 58 del 12 settembre 2024, qualificata dall’amministrazione come approvazione di modifiche non sostanziali al piano di lottizzazione residenziale, nonché il permesso di costruire n. 1/SUE/POL del 4 aprile 2025 relativo alla costruzione di un edificio nel confinante Lotto 4. Hanno inoltre impugnato, nella parte ritenuta lesiva, alcune precedenti delibere consiliari. Secondo i ricorrenti, la modifica delle quote altimetriche del Lotto 4 non costituiva la mera correzione di errori materiali, ma una variante sostanziale incidente sull’assetto urbanistico e planivolumetrico del piano di lottizzazione. L’innalzamento della quota di imposta del nuovo edificio, collocato circa tre metri più in alto rispetto alla quota originariamente prevista, avrebbe determinato l’equivalente di un piano aggiuntivo, compromettendo la vista panoramica sul Parco Nazionale del Conero e sul paesaggio circostante, incidendo sulla privacy e sul valore commerciale dell’immobile dei ricorrenti. Le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione del permesso di costruire per tardività, la carenza di legittimazione e interesse a ricorrere per insufficiente prova della lesione, l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera di Giunta per mancata evocazione di altro possibile controinteressato, la tardività dell’impugnazione della stessa delibera e l’ampliamento del thema decidendum mediante memorie non introdotte con ricorso o motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha disatteso le eccezioni di rito relative alla tardività dell’impugnazione del permesso di costruire, alla carenza di legittimazione e interesse a ricorrere e alla mancata notificazione a uno dei possibili controinteressati. Quanto al permesso di costruire, ha ritenuto che la decorrenza del termine non potesse essere individuata nella sola comunicazione di inizio lavori o nella data di rilascio del titolo, poiché la lesione dedotta riguardava specifici profili altimetrici, valutabili compiutamente solo attraverso l’esame degli elaborati progettuali o con l’avanzamento dei lavori almeno al rustico. Ha riconosciuto l’interesse concreto e attuale dei proprietari confinanti, considerando non necessaria una prova rigorosa dell’incidenza sulla visuale e sulla privacy in presenza di un edificio antistante potenzialmente equivalente a un piano in più, distante circa venti metri, e di una concreta interferenza tra le proprietà. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, la notificazione a una controinteressata avente interesse a evitare l’annullamento della delibera, salva l’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di altri controinteressati. Ha invece riservato alla decisione finale l’eccezione di tardività relativa alla delibera di Giunta, ritenendo necessario chiarire previamente se la modifica avesse natura meramente correttiva oppure sostanziale e quando l’effetto lesivo si fosse compiutamente manifestato. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica, affidata al Dipartimento di Ingegneria civile, edile e architettura dell’Università Politecnica delle Marche, per accertare se le nuove quote derivassero da errori di trascrizione o da riporti di terreno, se l’edificio fosse stato collocato alle quote originarie o a quote differenti e se fosse stata modificata la differenza altimetrica tra il nuovo edificio del Lotto 4 e quello dei ricorrenti nel Lotto 5. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 giugno 2027; ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Come è noto, per l’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è sufficiente per l’ammissibilità, ferma la possibilità di integrare successivamente il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    salva la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati

    Consente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati non evocati nel giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    il Collegio ritiene opportuno disporre una verificazione ex art. 66 del c.p.a.

    La verificazione è disposta quando occorre acquisire un accertamento tecnico specialistico su fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.

    Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia non definitiva.

Massime di principio

  • Quando la lesione dedotta contro un permesso di costruire riguarda specifici profili progettuali, come quote altimetriche, altezze o rapporti tra edifici, il termine per impugnare non decorre necessariamente dalla sola comunicazione di inizio lavori o dalla data di rilascio del titolo, se tali profili possono essere conosciuti compiutamente solo mediante l’esame degli elaborati progettuali o con l’avanzamento dei lavori.
  • Il proprietario confinante vanta un interesse concreto e attuale a impugnare un titolo edilizio quando allega una specifica e tangibile incidenza dell’intervento sulla visuale, sulla privacy o sul valore commerciale del proprio immobile; in presenza di un edificio antistante potenzialmente equivalente a un piano aggiuntivo, non è necessario un rigoroso assolvimento dell’onere probatorio già nella fase delle questioni preliminari.
  • L’impugnazione di un atto urbanistico può essere ritenuta ammissibile mediante notificazione ad almeno uno dei controinteressati, anche quando altri soggetti possano avere una posizione qualificata, restando possibile l’integrazione del contraddittorio.
  • Quando la qualificazione amministrativa di una modifica al piano di lottizzazione come mera correzione di errore materiale o variante non sostanziale è decisiva per stabilire sia la legittimità dell’atto sia la tempestività del ricorso, il giudice può disporre una verificazione tecnica diretta ad accertare la natura effettiva della modifica e i suoi effetti sull’assetto altimetrico e planivolumetrico.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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