Sentenza del 12/12/2018 n. 32074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società maggiori ammortamenti ai fini IRES e IRAP per il 2004, ritenendo indebita la rivalutazione dei cespiti derivante dall'utilizzazione fiscale del disavanzo da fusione per incorporazione con la controllata L. S.r.l. Secondo l'Ufficio, la delibera di fusione era stata approvata il 20 dicembre 1994, prima che fosse decorso il termine dilatorio di un mese dalla pubblicazione del progetto di fusione previsto dall'art. 2501-bis c.c.; pertanto, l'operazione avrebbe dovuto considerarsi perfezionata nel 1995, quando la legge n. 724/1994 aveva introdotto la neutralità fiscale delle fusioni. In Cassazione, l'Agenzia ha censurato, tra l'altro, la declaratoria di inammissibilità del proprio appello per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, poiché il ricorso non trascriveva, neppure nei limiti necessari, i motivi dell'appello e non consentiva quindi di verificare se le censure fossero effettivamente specifiche. L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione imponeva all'Agenzia di riportare il contenuto rilevante dell'atto di appello, senza limitarsi a una sua sintesi o rielaborazione. Gli ulteriori motivi, riguardanti il merito fiscale e la violazione della legge n. 724/1994 e dell'art. 2501-bis c.c., sono stati dichiarati assorbiti, perché la pronuncia di inammissibilità dell'appello rendeva superfluo esaminarli. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2501-bis c.c.
termine di un mese tra la pubblicazione del progetto di fusione e l'approvazione della delibera
La questione sostanziale prospettata dall'Agenzia riguardava la natura del termine dilatorio. I giudici di merito lo hanno ritenuto previsto nell'interesse dei soci e, quindi, rinunciabile, mentre la Cassazione non ha esaminato il merito perché ha confermato l'inammissibilità dell'appello.
Legge n. 724/1994, artt. 27 e 47
a partire dal 1° gennaio 1995 le operazioni di fusione erano assoggettate a un regime di neutralità fiscale
L'Agenzia sosteneva che, rispettando il termine previsto dall'art. 2501-bis c.c., la fusione sarebbe stata deliberata nel 1995 e non avrebbe potuto produrre l'utilizzazione fiscale del disavanzo contestata. La Cassazione non ha valutato questa tesi per ragioni processuali.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
specificità dei motivi di appello
L'appello tributario deve contenere censure specifiche contro la sentenza impugnata; la mera riproduzione o reiterazione delle argomentazioni di primo grado può comportarne l'inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione delle norme sul procedimento
La disposizione consente di denunciare in Cassazione errori processuali, ma il motivo deve essere autosufficiente e indicare con precisione gli atti e i fatti processuali rilevanti.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
il ricorrente non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria
Chi contesta in Cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve trascrivere o riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di appello, così da permettere alla Corte di controllarne direttamente la specificità.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito dichiara inammissibile un appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve riportare il contenuto essenziale dei motivi di appello e spiegare puntualmente perché la valutazione del giudice sia errata; una semplice sintesi o un rinvio all'atto non è sufficiente.
- In presenza di una decisione fondata su una ragione processuale pregiudiziale, la Cassazione può fermarsi a quella ragione e dichiarare assorbite le questioni di merito, anche se queste riguardano importanti profili fiscali o sostanziali.
- L'appello deve criticare concretamente la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado.
- Gli errori processuali devono essere documentati nel ricorso per Cassazione con un'esposizione autosufficiente degli atti rilevanti; la Corte non è tenuta a ricostruire autonomamente il contenuto degli atti non riprodotti.
- La soccombenza processuale dell'Amministrazione finanziaria può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità delle sue censure, anche la condanna al pagamento delle spese in favore del contribuente.
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