Ordinanza n. 625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00933/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto dall'operatore di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche n. 933/2025 e ha formulato domanda cautelare incidentale per la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. Il giudice ha rilevato che le questioni controverse richiedono un necessario approfondimento nella fase di merito e che lo stato dei luoghi presenta peculiarità tali da rendere opportuno mantenere integra la situazione nelle more della decisione definitiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata fondata sull'esigenza di un necessario approfondimento delle questioni nella fase di merito e sul bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l'interesse dell'Amministrazione a mantenere la res adhuc integra fino alla definizione dell'appello, anche in considerazione della peculiarità dello stato dei luoghi. Il merito dell'appello è stato fissato per l'udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare in appello; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando le questioni controverse richiedano un necessario approfondimento nella fase di merito e il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza dell'esigenza di preservare integra la situazione esistente fino alla decisione definitiva.
- La peculiarità dello stato dei luoghi può concorrere, nell'ambito del bilanciamento cautelare, a giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in funzione della conservazione della situazione di fatto nelle more del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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