Cassazione Penale, Sentenza n. 11790/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano, complessivamente: (a) vizi nel calcolo e nell'applicazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione e presunta violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), nonché violazioni procedurali relative all'irrogazione di pene intermedie (richiamo ad art. 596 c.p.p.); (b) errore di qualificazione giuridica e di valutazione probatoria relativamente al capo 3) (rapina vs estorsione), con contestuale mancata valutazione del contributo personale e della posizione soggettiva degli imputati; (c) doglianze sulla sussistenza e motivazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), deducendo l'assenza di un accertamento di associazione mafiosa e l'insufficienza degli elementi fattuali; (d) per Di Silvio Costantino deduzione di carenza del requisito soggettivo di concorso (art. 110 c.p.), richiesta di ricondurre alcuni fatti alla truffa anziché all'estorsione, contraddizioni tra dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratori e omissione nel riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.4 c.p. e generiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In sintesi: (i) sul punto dei calcoli per la continuazione e del divieto di reformatio in peius la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice d'appello può modificare la struttura del reato continuato (cambiando la 'regiudicanda' più grave) purché la pena complessiva non sia aumentata: nel caso di specie la pena complessiva risultava anzi inferiore, quindi non vi è stato miglioramento in peius illegittimo; (ii) sulla qualificazione del capo 3) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha individuato l'annullamento della volontà della vittima e la modalità intimidatoria tale da giustificare la qualificazione in rapina/tentata estorsione; (iii) l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è stata confermata: la Corte ha ritenuto che le modalità intimidatorie e il richiamo alla forza di un gruppo familiare-organizzato fossero idonei a evocare il "metodo mafioso" anche in assenza di prova di una formale associazione mafiosa; (iv) per Di Silvio Costantino la partecipazione (concorso) è stata ritenuta provata dalla presenza reiterata durante le fasi dell'azione intimidatoria e dalla funzione rafforzativa dell'atto estorsivo; (v) le richieste di riconoscimento delle attenuanti sono state respinte per insufficienza dei presupposti (natura e gravità delle condotte, importo non ritenuto esiguo). La sentenza di merito è stata ritenuta immune da vizi tali da giustificare cassazione.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Invocato il divieto di reformatio in peius; la Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza che consente al giudice d'appello di modificare la struttura della continuazione purché la pena complessiva non aumenti
art. 596 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alle modalità di irrogazione delle pene per singoli fatti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse doglianza fondata atteso che la pena complessiva non è aumentata e gli aumenti omogenei erano motivati
art. 63 comma 4 cod. pen.
Riferito dal ricorrente circa la regola di applicazione di un singolo aumento per le circostanze; la Corte ha però affermato che la novazione strutturale della continuazione può legittimare diversa operazione di unificazione se la pena complessiva non aumenta
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del 'metodo mafioso' è stata interpretata nel senso che non richiede la prova di una formale associazione mafiosa, ma solo modalità intimidatorie idonee a evocare la forza e il controllo tipico delle organizzazioni mafiose
art. 629 cod. pen.
Richiamato nella comparazione tra rapina e estorsione; la Corte ha applicato i criteri distintivi tra rapina (violenza/minaccia diretta e ineludibile) ed estorsione
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla responsabilità per concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che la mera presenza, se funzionale a rafforzare l'intimidazione, possa integrare il contributo causale e soggettivo richiesto
art. 640 cod. pen. (truffa)
Richiamato dalla difesa come alternativa alla estorsione; la Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra truffa aggravata e estorsione, confermando la sussistenza di estorsione nel caso concreto
art. 62 n.4 cod. pen.
Richiesta invocazione dell'attenuante della tenuità del fatto; la Corte ha ribadito che tale attenuante richiede danno di valore pressoché irrisorio e l'ha esclusa
art. 61 n.5 cod. pen.
Menzi onata dalla difesa; la Corte ha osservato che la censura relativa a questa aggravante non era stata dedotta in appello e pertanto è inammissibile in cassazione
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di modificare la struttura della continuazione se la nuova commisurazione porta a una pena complessiva non maggiore; quindi la verifica principale è sul risultato finale della pena complessiva
- La qualificazione tra estorsione e rapina dipende dalle concrete modalità della costrizione: la rapina richiede violenza o minaccia diretta ed ineludibile; valutazioni di fatto su questo punto sono prerogativa del giudice del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità
- L'aggravante 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche senza prova di una formale associazione mafiosa se le condotte e il contesto intimidatorio sono idonei a evocare il potere e la modalità di azione tipica delle organizzazioni mafiose
- La responsabilità per concorso si può fondare anche sulla presenza reiterata o su atti che, pur non essendo direttivi, contribuiscono a rafforzare l'effetto intimidatorio; la mera presenza abituale sul luogo può assumere rilievo se funzionale all'azione delittuosa
- Le questioni di fatto, la valutazione della credibilità delle fonti e la ricostruzione degli apporti partecipativi sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi logico-giuridici manifesti; la Corte non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione probatoria
- Le attenuanti per tenuità o generiche richiedono presupposti stringenti (esiguità del danno, marginalità della condotta, assenza di gravità) e devono essere adeguatamente motivate dai giudici di merito per essere riconosciute in sede di legittimità
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