Cassazione Penale, Sentenza n. 46757/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord (02/02/2024) che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dopo la revoca del decreto penale di condanna per irreperibilità, a motivo della mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.). Il Procuratore denunciava l'abnormità dell'ordinanza per aver determinato una indebita regressione del procedimento, sostenendo che la revoca del decreto penale per irreperibilità non avrebbe fatto venire meno i presupposti per l'applicabilità delle particolarità del rito semplificato e che, quindi, la preventiva notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non sarebbe stata necessaria in quei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice del dibattimento non fosse abnorme: il giudice aveva correttamente rilevato la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse alla notificazione richiesta. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (anche Sezioni Unite) che ammette la trasmissione degli atti al P.M. quando l'attività necessaria rientra nelle attribuzioni esclusive del P.M.; ha distinto tali ipotesi dall'abnormità sancita dalle Sezioni Unite quando la legge riserva al giudice la rinnovazione dell'adempimento. Sul punto controverso se la revoca del decreto penale per irreperibilità elimini l'obbligo dell'avviso ex art. 415-bis, la Corte non si è pronunciata sostanzialmente, ritenendo superfluo decidere dato che l'ordinanza impugnata non è abnorme. In base all'art. 616 c.p.p., non è stata disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 460, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alla revoca del decreto penale di condanna per irreperibilità come evento che ha fatto sorgere la questione sulla disciplina applicabile alla successiva citazione a giudizio
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la mancata notifica è stata ritenuta dal giudice del dibattimento causa di nullità del decreto di citazione a giudizio in presenza delle condizioni del caso
art. 459 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come riferimento al rito semplificato e alla disciplina alternativa dei riti, evocata dal ricorrente per sostenere la non necessità dell'avviso in esame
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata nella distinzione giurisprudenziale: la legge può riservare al giudice la rinnovazione della notificazione della citazione, situazione in cui è abnorme demandare l'adempimento al P.M.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, non segua automaticamente la condanna alle spese o pene pecuniarie a carico del ricorrente; applicata per escludere la condanna del Procuratore ricorrente
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la non abnormità del provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari la nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini e disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione
Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023 (El Karti Omar)
Decisione che individua l'abnormità quando il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità della citazione per vizi di notificazione, dispone la trasmissione degli atti al P.M. per una rinnovazione che invece la legge riserva al giudice; la Corte ha qui distinto tale ipotesi da quella oggetto del procedimento
Sez. fer., n. 39541 del 19/08/2004 (Cruz)
Giurisprudenza citata dal ricorrente che sostiene la possibilità di distinguere l'obbligo informativo dell'indagato in ragione dei diversi riti; richiamata dalla Corte ma non accolta come motivo decisivo
Altra giurisprudenza di riferimento (Stilo, Besio, Gulino)
Sentenze che hanno confermato il principio che non è abnorme la dichiarazione di nullità del decreto di citazione con trasmissione degli atti al P.M. quando l'attività da compiere rientra nelle attribuzioni del P.M.
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notificazione dell'avviso di conclusione indagini non è necessariamente "abnorme": il giudice può disporre la restituzione degli atti al P.M. se l'attività necessaria (es. nuova notifica dell'avviso) rientra nelle attribuzioni del P.M.
- È invece abnorme (avulso dal sistema) che il giudice, quando la legge riserva a lui la competenza per rinnovare la notificazione di un atto di citazione valido, trasferisca quell'adempimento al P.M.; occorre rispettare la ripartizione normativa delle competenze tra giudice e P.M.
- La revoca del decreto penale di condanna per irreperibilità può porre questioni sull'applicabilità delle regole proprie dei riti alternativi (compreso l'obbligo dell'avviso ex art. 415-bis), ma la Corte in questo caso ha ritenuto superfluo decidere il punto, lasciando aperta la valutazione a casi concreti successivi.
- In presenza di errori procedurali relativi a notificazioni, il rimedio pratico (rinnovazione della notificazione da parte del soggetto competente) consente di evitare la paralisi del procedimento e non comporta necessariamente una regressione impropria del processo.
- I ricorsi che vertono su questioni già pacificamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità possono essere dichiarati inammissibili; è importante valutare la coerenza della decisione impugnata con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato prima di proporre ricorso per cassazione.
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