Cassazione Penale, Sentenza n. 10635/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza di secondo grado emessa in contumacia per violazione delle norme sulla notificazione: il decreto di citazione a giudizio per l'appello non gli era stato notificato personalmente né era stato dichiarato il suo stato di irreperibilità; la notifica risultava effettuata il 3/7/2019 mediante consegna all'avv. Elisabetta Amendola (difensore d'ufficio) ai sensi dell'art. 159 c.p.p., ma il prevenuto era detenuto in carcere dal 10/4/2018, per cui quella modalità di notifica non poteva considerarsi regolare. Si è inoltre richiamata l'applicazione della disciplina previgente dell'art. 420-bis c.p.p. (secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 28/4/2014, n. 67) e la necessità, dopo il nuovo arresto del 6/6/2018, di dare comunicazione di un avviso del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fosse irregolare dato che l'imputato era detenuto e quindi l'estratto contumaciale non era stato validamente notificato. Per tale nullità dell'atto di notifica è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio d'appello e della sentenza impugnata. La sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
La notifica ai sensi dell'art. 159, qui operata tramite consegna all'avvocato, è stata ritenuta irregolare perché il destinatario era detenuto; in tali ipotesi la forma o la sede della notificazione deve rispettare le garanzie previste per i detenuti affinché la notifica sia valida.
art. 420-bis cod. proc. pen. (disciplina previgente)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente all'art. 420-bis (per effetto dell'art. 15-bis della legge 28/4/2014, n. 67), richiamando regole specifiche sulla contumacia e sulle notificazioni negli appelli che incidono sulla validità del giudizio contumaciale.
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
Richiamata per stabilire l'applicabilità della disciplina previgente sull'art. 420-bis; la norma è stata evocata per determinare quale regime procedurale si dovesse applicare alla contumacia nel caso concreto.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive proroghe/convertimenti
Riferimento procedurale: il procedimento di cassazione è stato trattato in camera di consiglio con le modalità straordinarie previste dai provvedimenti d'emergenza (misure derivative dalla normativa Covid). Si tratta di una puntualizzazione sulle modalità di trattazione del procedimento dinanzi alla Corte, non incide sul merito della nullità di notifica.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali a difensori non è automaticamente valida se il destinatario è detenuto: occorre rispettare le specifiche modalità previste per i detenuti affinché la notifica sia efficace; in mancanza si può determinare la nullità del giudizio nei gradi successivi.
- Quando una sentenza di appello è resa in contumacia, è essenziale che sia stata effettuata una regolare comunicazione/estratto contumaciale o che sia stata dichiarata l'irreperibilità dell'imputato secondo la disciplina applicabile; l'assenza di tali adempimenti può portare all'annullamento della sentenza.
- Se il giudice dell'esecuzione restituisce il termine per impugnare, ciò consente al detenuto di proporre ricorso anche dopo la scadenza originaria; la restituzione può incidere sui termini e sulle possibilità di impugnazione.
- In presenza di modifiche legislative (es. alla disciplina dell'art. 420-bis), occorre verificare quale regime sia applicabile al procedimento (previgente o vigente) per valutare correttamente gli obblighi di notificazione e le conseguenze della contumacia.
- La declaratoria di nullità per vizi di notifica comporta generalmente l'annullamento dell'intero giudizio impugnato e il rinvio per nuovo esame, spesso ad altra sezione per garantire imparzialità procedurale.
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