Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. no. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 25 novembre 2025, col quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 su richiesta di una società, ha impugnato il diniego del Questore di Salerno. L’amministrazione ha motivato il rigetto rilevando che il richiedente non aveva perfezionato, nei termini e con le modalità previste, la procedura di rilascio del permesso di soggiorno e che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta all’ingresso. Il ricorrente ha inoltre prodotto copia di un ricorso proposto dinanzi al TAR Campania – Napoli contro il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta, senza indicare la data effettiva di deposito, il numero di registro generale o l’esito della domanda cautelare, né produrre il provvedimento di revoca e gli altri documenti depositati in quel giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha rilevato che la revoca del nulla osta all’ingresso costituisce questione pregiudiziale rispetto all’impugnazione del diniego del permesso di soggiorno. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, invitando il ricorrente e, ove disponibile, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato a depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza i dati relativi al giudizio instaurato contro la revoca del nulla osta, il provvedimento prefettizio di revoca e tutta la documentazione depositata dalle parti in quel giudizio. Il prosieguo della trattazione cautelare è stato fissato alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il nulla osta al lavoro subordinato costituisce il presupposto dell’ingresso del lavoratore straniero, nel quadro della procedura richiamata nel provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal TAR quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno è fondato, anche in parte, sulla revoca del nulla osta all’ingresso e al lavoro, la legittimità del diniego dipende preliminarmente dalla sorte del provvedimento di revoca, che assume carattere pregiudiziale rispetto all’impugnazione del diniego.
- Se la parte produce copia di un ricorso relativo all’atto pregiudiziale senza fornire dati sufficienti a verificare l’instaurazione, lo stato e l’eventuale trattazione cautelare del relativo giudizio, il giudice può disporre un incombente istruttorio, ordinando il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante.
- In presenza di una questione pregiudiziale non adeguatamente documentata, la trattazione della domanda cautelare può essere rinviata dopo l’acquisizione degli atti necessari.
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