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Sentenza

Sentenza n. 10450/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 10631/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Alessandro Coco, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 20284/2024, pubblicata in data 24/10/2024 e notificata il 19/01/2025, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.024,32 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato, recante la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore di euro 3.024,32 oltre accessori di legge. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e applicazione di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né indicare ragioni ostative sopravvenute.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'obbligo di esecuzione del giudicato. Alla luce dell'art. 64 c.p.a. e dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, ha rilevato che l'Amministrazione non aveva provato di avere adempiuto al comando giudiziale e non aveva allegato circostanze sopravvenute impeditive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché il ritardo non era di ampiezza tale da evidenziare una carente volontà di adempiere e l'astreinte non sarebbe risultata equa, anche in considerazione dell'estensione del contenzioso. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente; il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro di spese, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma la sua applicazione richiede una valutazione equitativa della gravità e dell'ampiezza del ritardo e della concreta volontà dell'Amministrazione di adempiere.

  • art. 64 c.p.a.

    L'Amministrazione, che intenda contestare la domanda di ottemperanza, deve dimostrare l'avvenuto adempimento del comando giudiziale oppure allegare e provare circostanze sopravvenute ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria passata in giudicato, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento del comando giudiziale o indicare e provare circostanze sopravvenute che ne impediscano l'esecuzione; in mancanza, il giudice ordina l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato, individuandolo nell'organo dirigenziale competente e attribuendogli eventualmente facoltà di delega.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo dell'Amministrazione: la sua fissazione richiede una valutazione di equità, tenendo conto dell'ampiezza del ritardo, degli indici di una concreta volontà inadempiente e delle circostanze complessive del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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