Sentenza n. 3336/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2025, pubblicata in data 21/01/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva la Carta docente e il pagamento di 500 euro per ciascuna annualità
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e a corrispondere 500 euro per ciascuna annualità indicata, oltre interessi. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata via PEC a un indirizzo del Ministero indicato in un comunicato organizzativo ministeriale, e non all'indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. Le ricorrenti avevano inoltre considerato un indirizzo estratto dal Registro IPA, ma tale registro è utilizzabile solo in via residuale, quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice, mediante il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla legge. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'indirizzo corretto era quello inserito nel Registro delle PP.AA., ossia uffgabinetto@postacert.istruzione.it. L'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale privo di efficacia normativa, non era idoneo; parimenti non era utilizzabile l'indirizzo estratto dal Registro IPA, poiché il Ministero risultava già presente nel Registro delle PP.AA. Non essendo validamente notificato il titolo, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate per la natura meramente formale della difesa ministeriale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'adozione di misure esecutive, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
L'indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti alle pubbliche amministrazioni solo se l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo nel Registro delle PP.AA., la notifica deve essere effettuata a quest'ultimo.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La norma rinvia ai criteri di individuazione del domicilio digitale previsti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, e non equipara automaticamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
Rileva quale base normativa del Registro delle PP.AA., contenente gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche utilizzabili per le notificazioni.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento di somme di denaro, poiché l'ottemperanza costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata.
- Quando si intende promuovere l'ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti di un'amministrazione statale, il termine di 120 giorni decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale ufficiale dell'amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA.
- Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile per la notificazione di atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l'amministrazione non abbia indicato un proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; se tale indirizzo esiste, la notificazione deve essere effettuata presso quest'ultimo.
- Un indirizzo PEC indicato da un'amministrazione in un comunicato o atto organizzativo privo di efficacia normativa non sostituisce il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
- La mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo impedisce la decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e rende inammissibile, se proposto prima del decorso del termine, il giudizio di ottemperanza relativo all'obbligazione pecuniaria.
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