Sentenza del 24/10/2016 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Legge 208/2015 - Disciplina transitoria - D.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3 - Implicita abrogazione - Denuncia - Entro i termini ordinari - Necessità - Oltre i termini ordinari - Raddoppio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini ordinari per l’accertamento fiscale in presenza di una denuncia penale. La Legge n. 208/2015 ha modificato l’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 e l’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, stabilendo una disciplina transitoria per i periodi d’imposta precedenti. In particolare, il raddoppio non opera quando la denuncia è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. La questione interpretativa consiste nello stabilire se tale disciplina abbia implicitamente abrogato l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, che faceva salvi gli effetti degli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore del decreto.
La decisione
La disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015 è stata interpretata nel senso di aver implicitamente abrogato la precedente norma di salvaguardia contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015. Pertanto, per i periodi d’imposta precedenti, il raddoppio dei termini è ammesso solo se la denuncia penale è stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento. Se la denuncia è intervenuta successivamente, il raddoppio non può essere applicato.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015
Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi; per i periodi di imposta precedenti il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
La norma introduce una disciplina transitoria più restrittiva, subordinando il raddoppio dei termini alla presentazione tempestiva della denuncia penale.
Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
La disposizione disciplina i termini per l’accertamento ai fini IVA ed è stata modificata dalla Legge n. 208/2015, con limitazione del raddoppio dei termini nei casi di denuncia penale tardiva.
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione disciplina i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi ed è stata modificata secondo la medesima disciplina prevista per l’IVA.
Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015
La norma prevedeva una clausola di salvaguardia per gli effetti degli atti impugnabili notificati dall’Agenzia delle Entrate fino all’entrata in vigore del decreto. Secondo l’interpretazione accolta, essa è stata implicitamente abrogata dalla successiva disciplina transitoria della Legge n. 208/2015.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che esista una denuncia penale: la denuncia deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine.
- Per i periodi d’imposta anteriori alla nuova disciplina, occorre verificare concretamente la data di presentazione o trasmissione della denuncia rispetto alla scadenza ordinaria dell’accertamento.
- Una denuncia presentata tardivamente non consente di recuperare retroattivamente il potere di accertamento mediante il raddoppio dei termini.
- La disciplina transitoria successiva può prevalere su precedenti clausole di salvaguardia, anche determinandone l’abrogazione implicita, quando le norme risultano incompatibili.
- Nelle controversie analoghe è essenziale distinguere il periodo d’imposta, la data di scadenza ordinaria dell’accertamento, la data della denuncia e la data di notifica dell’avviso.
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