Cassazione Penale, Sentenza n. 27392/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato la nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio relativo al reato ex art. 648 c.p. (ricettazione) per vizi processuali, ma aveva comunque mantenuto il vincolo reale sul bene sequestrato (un autocaravan) ai sensi dell'art. 324, co. 8, c.p.p.. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge perché, dopo la dichiarazione di nullità del sequestro probatorio, il Tribunale non poteva mantenere il vincolo reale e avrebbe dovuto disporre la restituzione del bene; 2) mancanza del presupposto normativo per la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 324, co. 8, c.p.p., posto che non vi sarebbe stata contestazione sulla titolarità del bene; 3) carenza e illogicità della motivazione in ordine al fumus del reato di ricettazione, contestando l'esistenza dell'elemento soggettivo (fine di profitto).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Ha ritenuto che l'ordinanza che rimette le parti al giudice civile (atto 'ordinatorio' ex art. 263, comma 3, c.p.p.) è priva di contenuto decisorio idoneo a incidere sui diritti e pertanto non suscettibile di impugnazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se il Tribunale del riesame accerta una contestazione sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile competente ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p., mantenendo il sequestro anche in assenza di formale lite già pendente davanti al giudice civile. Conclusione: ricorso inammissibile e rigetto dell'impugnazione.
Norme richiamate
codice di procedura penale
L'ordinanza che rimette le parti al giudice civile è atto interlocutorio/ordinator io privo di contenuto decisorio suscettibile di impugnazione; quindi contro tale ordinanza il ricorso è inammissibile.
codice di procedura penale
Se il giudice del sequestro rileva una contestazione sulla proprietà delle cose in sequestro, deve rimettere gli atti al giudice civile competente per la risoluzione della controversia e può mantenere il sequestro anche in assenza di lite civile già instaurata.
codice penale
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione, richiamata nel contesto dell'accertamento del fumus del reato ai fini del sequestro probatorio.
Massime di principio
- Un provvedimento 'ordinator io' che semplicemente rimette la controversia al giudice civile (ex art. 263, comma 3 c.p.p.) non costituisce decisione impugnabile: contro di esso il ricorso è inammissibile.
- Se il giudice del riesame rileva una controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, ha il dovere di trasmettere gli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 324, comma 8 c.p.p., e può mantenere il vincolo reale anche se ha dichiarato la nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio.
- La dichiarazione di nullità del sequestro probatorio non determina automaticamente la restituzione del bene quando sussistono motivi procedurali o di competenza che richiedono la remessione al giudice civile e il mantenimento del vincolo reale.
- Per contestare efficacemente la sussistenza del fumus del reato (es. ricettazione) e l'elemento soggettivo, il rimedio adeguato è impugnare provvedimenti decisori sostanziali che valgono a mantenere il vincolo o pronunce definitive, non un'ordinanza meramente remittente.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare preliminarmente la tipologia del provvedimento impugnato: se si tratta di un atto interlocutor io/ordinator io finalizzato a deferire la questione al giudice civile, l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile; va considerata l'adozione di rimedi alternativi o l'attesa del provvedimento definitivo.
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