Cassazione Civile, Ordinanza n. 19234/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una banca aveva intimato il pagamento in base a un decreto ingiuntivo non opposto, poi posto a fondamento dell’esecuzione, per un importo complessivo molto elevato. I debitori esecutati, la società debitrice garantita e alcuni loro fideiussori/eredi avevano proposto opposizione al precetto, sostenendo che il credito azionato dovesse essere compensato, in tutto o in parte, con somme che asserivano indebitamente addebitate o incassate dalla banca: in particolare interessi anatocistici, usurari o ultralegali, e somme corrisposte da un consorzio Confidi in forza della convenzione di garanzia. Il Tribunale aveva ridotto l’importo precettato di due poste, tra cui la somma versata dal Confidi. La banca ha poi impugnato la decisione, con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e vizio di motivazione nella interpretazione della convenzione tra banca e Confidi: secondo la ricorrente, la garanzia avrebbe natura di contratto autonomo di garanzia e ciò escluderebbe in capo al Confidi qualsiasi azione di regresso verso il debitore principale e i fideiussori; quindi la somma pagata dal Confidi non avrebbe dovuto essere sottratta dal credito azionato in via esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale, mirasse in realtà a ottenere una nuova e diversa interpretazione della convenzione di garanzia, operazione non consentita in sede di legittimità quando l’interpretazione data dal giudice di merito sia plausibile e non irragionevole. La Corte ha condiviso il ragionamento della Corte d’appello, secondo cui, anche qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia, non veniva meno in linea di principio il diritto del Confidi di agire in regresso; inoltre, la clausola convenzionale richiamata dai giudici di merito giustificava la decurtazione operata solo se la banca avesse agito anche per conto del Confidi, cosa che nel caso concreto non era avvenuta, avendo invece la banca preteso a nome proprio anche la somma versata dal consorzio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 e seguenti c.c.
Le norme sull’interpretazione del contratto possono essere denunciate in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito usare tale doglianza per ottenere una nuova valutazione del significato dell’atto negoziale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito interpretativo compiuta dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale, nei limiti attuali del sindacato di legittimità, non era validamente posto come censura autonoma nel caso concreto e comunque la motivazione della sentenza impugnata non scendeva sotto il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione mancante o apparente nei limiti consentiti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., miri in sostanza a sostituire alla lettura accolta dal giudice di merito una diversa interpretazione del testo negoziale.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice di merito abbia preferito una delle possibili letture.
- Una motivazione che dia conto in modo coerente della soluzione interpretativa adottata non è censurabile in cassazione se non supera la soglia del minimo costituzionale.
- Ai fini dell’azione esecutiva, la pretesa del creditore va verificata anche alla luce degli eventuali pagamenti ricevuti da terzi, ma l’apprezzamento della portata di clausole contrattuali che disciplinano tali rapporti resta affidato al giudice di merito.
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