Cassazione Civile, Ordinanza n. 30581/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS pretendeva contributi alla gestione separata nei confronti di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per redditi professionali prodotti nell'anno 2009. Il tribunale, accogliendo l'opposizione del professionista, aveva annullato l'avviso; la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che non vi fosse abitualità nell'esercizio della libera professione, poiché il reddito annuo dichiarato era inferiore a 5.000 euro. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 53 DPR 917/1986, dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva escluso l'obbligo contributivo sulla sola base dell'ammontare del reddito, senza considerare che il professionista era iscritto all'albo, titolare di partita IVA e non iscritto alla cassa di categoria; secondo l'INPS, il reddito inferiore a 5.000 euro non bastava da solo a escludere l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto erroneo il ragionamento della corte d'appello, perché fondato su un automatismo tra importo del reddito e insussistenza dell'abitualità dell'attività professionale. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste per chi percepisca redditi da attività professionale abituale, ancorché non esclusiva e anche occasionale, se il reddito supera la soglia di 5.000 euro; il requisito dell'abitualità va però accertato in fatto, valorizzando elementi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, mentre il reddito inferiore a tale soglia può al più costituire un indizio da valutare insieme agli altri. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che producono redditi da attività professionale non coperti da altra forma obbligatoria di previdenza; l'obbligo viene meno solo se il reddito è già integralmente assoggettato a obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato quale norma rilevante nel sistema dell'obbligo contributivo dei professionisti.
art. 53 DPR 917/1986
richiamato come norma fiscale relativa ai redditi di lavoro autonomo/professionale.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
la soglia di 5.000 euro va apprezzata come parametro rilevante ai fini dell'obbligo contributivo, ma non come criterio automatico per escludere l'abitualità dell'attività.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sul requisito dell'abitualità e sull'obbligo contributivo.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la procedura camerale non partecipata dinanzi alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In materia di contribuzione alla gestione separata, il mero superamento o mancato superamento di una soglia di reddito non basta, da solo, a definire l'obbligo contributivo: occorre verificare in concreto se l'attività professionale sia svolta con carattere di abitualità.
- Il requisito dell'abitualità va accertato come scelta organizzativa ex ante del professionista, non desumendolo automaticamente ex post dall'importo del reddito prodotto.
- Elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività possono costituire indici presuntivi rilevanti dell'esercizio abituale della professione.
- Il reddito annuo inferiore alla soglia di esenzione può solo essere un indizio, da valutare unitamente agli altri elementi di fatto, e non una causa automatica di esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
- L'obbligo di iscrizione alla gestione separata non sussiste quando il reddito professionale sia già integralmente coperto dall'obbligo assicurativo della cassa professionale di riferimento.
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