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Ordinanza

Ordinanza n. 1987/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno (cod. pratica P-BN/L/N/2025/100010), adottato dal SUI di Benevento in data 05/06/2026, notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 dell’11/09/2025 con istanza di misure cautelari collegiali.

Giustizia amministrativa202603994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di conversione del permesso di soggiorno adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Benevento, connesso al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

È stato impugnato il diniego di conversione del permesso di soggiorno, unitamente agli atti presupposti e in particolare al preavviso di rigetto. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'Amministrazione, dopo la presentazione tempestiva di osservazioni corredate da documentazione significativa, non avrebbe esposto nel provvedimento finale le ragioni specifiche del loro mancato accoglimento. È stato inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, in relazione alla mancata considerazione degli ulteriori indici della capacità economica della società di nuova costituzione previsti dalla Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023. In particolare, la società aveva indicato nella domanda un fatturato presuntivo di euro 49.959, superiore alla soglia di riferimento di euro 30.000, oltre ad avere prodotto il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, un aumento del capitale sociale e ulteriore documentazione sulla propria capacità economica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo sussistente il fumus boni iuris. Ha considerato plausibile la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché, a fronte di osservazioni effettivamente presentate, il diniego si è limitato a una motivazione stereotipata, secondo cui la documentazione era successiva alla presentazione dell'istanza, senza una valutazione analitica dei singoli elementi prodotti. Il Collegio ha ritenuto che tale obbligo di motivazione specifica non possa essere superato mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo stata espressamente esclusa dalla novella del 2020 la sanabilità della violazione dell'art. 10-bis quando le osservazioni siano state presentate. È stato ravvisato altresì fumus per difetto di istruttoria, perché la Circolare INL n. 2066/2023 consente, per le imprese di nuova costituzione, di considerare ulteriori indici della capacità economica datoriale, compreso il fatturato presuntivo dichiarato, dato che il diniego non aveva esaminato. Il periculum in mora è stato ritenuto particolarmente intenso, in ragione dell'assenza di un valido titolo di soggiorno, dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa regolare e del rischio di allontanamento dal territorio nazionale, con pregiudizio anche per la società datrice di lavoro. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico al controllo dei flussi migratori non è stato ritenuto significativamente compromesso dalla sospensione, limitata al mantenimento dello status quo fino alla decisione di merito. L'efficacia del diniego è stata quindi sospesa, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi secondo quanto indicato in motivazione. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    «l'Amministrazione procedente sia tenuta a dare conto, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate dal privato nel termine assegnato»

    Quando il privato presenta osservazioni nel termine assegnato, il provvedimento finale deve motivare specificamente sulle ragioni del loro mancato accoglimento; la motivazione stereotipata e non analitica è potenzialmente illegittima.

  • art. 12, comma 1, lett. h, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in l. 11 settembre 2020, n. 120

    La novella del 2020 ha escluso la sanabilità, mediante l'art. 21-octies, comma 2, della violazione dell'art. 10-bis quando le osservazioni siano state effettivamente presentate.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è applicabile per sanare la violazione dell'art. 10-bis nel caso in cui il privato abbia presentato osservazioni nel termine assegnato, secondo la disciplina risultante dalla novella del 2020.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere concessa quando risultino plausibili le censure, sussista un pregiudizio grave e il bilanciamento degli interessi favorisca la sospensione dell'atto.

  • Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023

    «ulteriori indici rilevatori della capacità economica datoriale»

    Per le imprese di nuova costituzione, la capacità economica datoriale non deve essere valutata sulla base del solo capitale sociale versato, potendo rilevare anche ulteriori indici, tra cui il fatturato presuntivo dichiarato.

Massime di principio

  • Quando il privato presenta tempestivamente osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento conclusivo deve esaminare e motivare specificamente sulle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento; una motivazione stereotipata o meramente apparente non soddisfa l'obbligo partecipativo.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, quando le osservazioni siano state effettivamente presentate, non è sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 secondo la disciplina introdotta dalla novella del 2020.
  • Nella valutazione della capacità economica di un'impresa di nuova costituzione ai fini del nulla osta o della conversione del titolo di soggiorno per lavoro, l'Amministrazione deve considerare, secondo i criteri applicabili, anche gli ulteriori indici rilevatori della capacità datoriale oltre al capitale sociale versato, incluso il fatturato presuntivo dichiarato nella domanda.
  • La mancata valutazione di un fatturato presuntivo dichiarato nella domanda e superiore alla soglia di riferimento, senza esplicitare le ragioni della sua inidoneità, può integrare difetto di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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