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Sentenza

Sentenza del 08/02/2021 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società XX srl ha impugnato la cartella di pagamento per IVA relativa al 2014 addebitata in relazione a proventi derivanti dalle apparecchiature complementari alle slot machine. L'Agenzia ha proposto appello eccependo: (1) errore sulla notifica della cartella (vizio di ultrapetizione e presunta regolarità della notifica); (2) errata qualificazione dell'atto da parte del primo giudice ritenendo un 'cambio di metodologia' mentre l'Ufficio avrebbe solo disconosciuto l'opzione per il regime IVA ordinario per mancati adempimenti; (3) errata applicazione/interpretazione dell'art.3, c.3 del d.d. 27.10.2003 riguardo alla nullità degli introiti dai giochi senza corrispettivo. Il contribuente ha difeso la natura non imponibile dei proventi relativi ai giochi senza vincita in denaro (obbligatori come corredo alle slot e soggetti a PREU) e ha contestato il difetto di motivazione della cartella e l'omessa dimostrazione, da parte dell'Ufficio, dei maggiori ricavi.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e, con diversa motivazione, ha confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di XX srl. In particolare il Collegio ha ritenuto che la locuzione sulla 'notifica non corretta' nella pronuncia di primo grado dovesse intendersi come censura della mancanza di adeguata motivazione dell'atto e non come mera nullità formale della notifica; ha rilevato che l'Ufficio non ha chiarito in che cosa consista l'inosservanza degli adempimenti richiesti per il regime ordinario (nonostante fosse accertata la tenuta dei registri che attestavano l'assenza di proventi), perciò il disconoscimento dell'opzione è privo di sufficiente motivazione; inoltre, una volta applicata l'IVA forfettaria ai proventi presunti, l'Ufficio ha in realtà posto in essere un'accertamento che avrebbe dovuto essere preceduto da avviso di accertamento, fatto che rende illegittima la cartella emessa senza l'atto prodromico. L'Agenzia non ha nemmeno proceduto ad eventuale accertamento ai fini IRES, elemento che ha indebolito ulteriormente la motivazione dell'atto. Per queste ragioni l'appello è stato respinto e le spese del grado sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 74, comma 6

    L'Ufficio ha imputato l'IVA forfetaria in base a tale disposizione dopo aver disconosciuto l'opzione per il regime ordinario; il Collegio ha osservato che l'applicazione di tale regime forfetario da parte dell'Amministrazione, senza adeguata motivazione e senza il preventivo atto di accertamento, assume carattere di accertamento e richiederebbe la notifica dell'avviso di accertamento prima dell'emissione della cartella.

  • D. direttoriale 27.10.2003, art. 3, comma 3

    L'Ufficio aveva dedotto la nullità degli introiti da giochi senza corrispettivo in base a tale disposizione; il Collegio ha ritenuto invece condivisibile l'argomentazione del contribuente secondo cui le apparecchiature senza vincita in denaro sono obbligatorie come corredo delle slot (con proventi soggetti a PREU) e non costituiscono autonomi corrispettivi imponibili ai fini IVA, escludendo così la fondatezza della censura dell'Ufficio.

  • Regole procedurali sulla notificazione e sull'avviso di accertamento (giurisprudenza/procedura tributaria)

    La pronuncia ribadisce che quando l'Amministrazione procede a quantificare componenti reddituali o imposte non dichiarate (e in sostanza accerta), deve precedere l'adozione della cartella con l'avviso di accertamento: l'assenza di tale atto prodromico e la carenza di motivazione rendono illegittima la cartella.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio disconosce l'opzione per il regime IVA ordinario deve indicare chiaramente quali adempimenti manchino: la mera affermazione del disconoscimento senza specifica motivazione è insufficiente.
  • L'applicazione di un'IVA 'forfetaria' da parte dell'Amministrazione, quando implica la determinazione di componenti positivi non dichiarati, è da considerarsi attività di accertamento e richiede la preventiva notifica dell'avviso di accertamento prima di procedere all'emissione della cartella esattoriale.
  • I proventi riconducibili a giochi complementari senza vincita in denaro, obbligatori come corredo delle slot e soggetti a PREU, possono non costituire corrispettivi imponibili ai fini IVA se non vi è effettiva percezione di corrispettivi distinti: l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare l'esistenza dei ricavi.
  • La carenza di motivazione dell'atto impositivo e l'omesso svolgimento degli atti previsti dal procedimento tributario (es. avviso di accertamento, valutazioni su IRES) possono determinare la nullità/illegittimità della cartella.
  • In controversie di particolare complessità interpretativa sul regime fiscale di specifiche attività, il giudice può compensare le spese di grado.

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