Cassazione Civile, Ordinanza n. 23500/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un estratto di ruolo riferito a crediti contributivi INPS iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali e avvisi di addebito. La corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendola inammissibile per difetto di interesse, in assenza di atti esecutivi, e aveva comunque reputato provata e valida la notifica degli atti, anche valorizzando una domanda di rateazione presentata dal debitore. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e del d.lgs. n. 546/1992, perché la Corte avrebbe utilizzato documenti prodotti dall’agente della riscossione pur essendo quest’ultimo difeso da avvocati del libero foro e non dall’Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, per avere attribuito efficacia probatoria a fotocopie disconosciute; 3) nullità/invalidità delle notifiche di cartelle e avvisi per mancanza della raccomandata informativa e per consegna a soggetto diverso dal destinatario; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per motivazione generica o apparente sulla validità delle notifiche; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento per non avere considerato la mancanza di prova della validità delle notifiche, sostenendo che la rateazione non potesse supplire a tale difetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero diretti contro profili non decisivi della sentenza impugnata, perché non colpivano la ratio decidendi principale: l’inammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo per difetto di interesse in assenza di atti esecutivi già compiuti. Tale ratio, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, non era stata specificamente censurata; di conseguenza, i restanti motivi erano privi di interesse. È stata quindi confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti dell’INPS, mentre per AdER non sono state poste spese per ragioni processuali indicate in sentenza.
Norme richiamate
artt. 1 e 11 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente per contestare la difesa dell’agente della riscossione e l’utilizzabilità della documentazione prodotta
artt. 83, 125, 182, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità o l'irregolarità della difesa e degli atti processuali dell’agente della riscossione
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova sulla notifica degli atti
artt. 2702, 2714, 2719, 2724, 2725 c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare valore probatorio e utilizzabilità di copie e documenti
artt. 214 e ss. c.p.c.
richiamati dal ricorrente sul disconoscimento delle riproduzioni documentali
artt. 127, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in tema di modalità di notificazione degli atti
art. 6 dello Statuto del contribuente
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla notifica
art. 21 L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità degli atti notificati
art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982
richiamato dal ricorrente per la raccomandata informativa nelle notifiche
d.P.R. n. 68/2005
richiamato dal ricorrente per il regime delle notificazioni
art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010
richiamato dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denuncia di motivazione apparente o ultrapetizione
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove
Cass. S.U. n. 26283/2022
richiamata dalla Corte per affermare che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse in assenza di atti esecutivi
Cass. n. 27388/2022
richiamata per sostenere che la mancata censura della ratio decidendi comporta l’inammissibilità degli ulteriori motivi
Cass. n. 11675/2020
richiamata per il principio di carenza di interesse a impugnare motivi non incidenti sulla ratio decisoria
Massime di principio
- L’opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile quando manchi un interesse attuale e concreto, tipicamente in assenza di atti esecutivi già compiuti o comunque di una lesione attuale dedotta e dimostrata.
- Se la sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso per cassazione deve censurare proprio quella ratio; in difetto, i motivi che colpiscono argomentazioni ulteriori o assorbite sono inammissibili per carenza di interesse.
- La critica alla valutazione delle prove o alla regolarità delle notifiche non è scrutinabile in cassazione quando la decisione impugnata resta comunque fondata su una autonoma ragione pregiudiziale non censurata.
- La presentazione di una domanda di rateazione può essere valorizzata come indice fattuale della conoscenza degli atti impositivi o di riscossione, ma nel caso deciso tale profilo è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
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