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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare - Direttore Generale n. -OMISSIS- del 4 aprile 2024, notificato il 18 aprile 2024, con il quale è stata disposta “la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 861 co 1 lett d) e 867 co. 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e, pertanto, il predetto viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado”; - di ogni altro atto supposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare sostenendo, in primo luogo, la violazione dei termini previsti dal d.lgs. n. 66 del 2010 e l'estinzione del procedimento, assumendo che l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere avviata entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari e definita entro novanta giorni dall'ultimo atto, per un totale di 330 giorni dalla conoscenza dei fatti. Ha dedotto inoltre difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché difetto di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione della sanzione. In corso di causa ha insistito sulla tesi secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza del decreto di perquisizione personale, notificato all'Amministrazione il 18 gennaio 2023, anziché dalla conoscenza dell'atto conclusivo del procedimento penale. La vicenda riguardava l'individuazione del militare presso l'abitazione di un soggetto indicato come consumatore e spacciatore di cocaina, il rinvenimento nella sua abitazione di marijuana e di una cannula per l'assunzione di stupefacenti, il rinvio a giudizio per fatti relativi allo spaccio e i ripetuti rifiuti di sottoporsi all'esame del capello volto a verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale era stato sospeso per la messa alla prova.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 1392, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, relativo al procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, e non la diversa disciplina invocata dal ricorrente per le infrazioni disciplinari autonome. In tale ipotesi il termine per l'instaurazione del procedimento decorre dalla conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale irrevocabile o del provvedimento di archiviazione, non dalla mera conoscenza delle indagini o degli atti investigativi. Poiché il ricorrente era stato rinviato a giudizio e il procedimento penale era stato sospeso in ragione della messa alla prova, l'impulso al procedimento disciplinare è stato ritenuto tempestivo. Nel merito, il provvedimento è stato giudicato adeguatamente motivato e proporzionato. Il rifiuto protratto per mesi di sottoporsi all'esame su matrice cheratinica non aveva consentito all'Amministrazione di escludere l'uso, anche occasionale, di stupefacenti, con possibili ricadute sull'idoneità al porto d'armi e sull'affidabilità del militare. La messa alla prova, pur non comportando una condanna né un formale accertamento di colpevolezza, presuppone la verifica dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e implica un accertamento dei fatti rilevanti ai fini penali. L'Amministrazione ha quindi legittimamente valutato la gravità dei comportamenti e la loro lesività dei doveri di moralità, rettitudine, correttezza e lealtà, nonché della relazione fiduciaria con l'Arma dei Carabinieri. La scelta della sanzione disciplinare è stata ritenuta sindacabile solo in presenza di evidente contraddittorietà, illogicità o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Quando il procedimento disciplinare di stato consegue a un giudizio penale, il termine per la sua instaurazione decorre dalla conoscenza integrale dell'atto conclusivo irrevocabile del procedimento penale o dell'archiviazione, e non dalla mera conoscenza delle indagini o degli atti investigativi.

  • art. 1392, commi 2 e 4, d.lgs. 66/2010

    2. Il procedimento disciplinare di stato, a seguito di infrazione disciplinare, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari. 4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

    La disciplina dei sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari riguarda l'ipotesi di infrazione disciplinare non collegata a un giudizio penale; il termine di estinzione per inerzia decorre dall'ultimo atto della procedura.

  • artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Costituiscono la base normativa della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e della conseguente iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel procedimento di messa alla prova il giudice deve verificare preliminarmente che non ricorrano le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; tale verifica presuppone un accertamento dei fatti rilevanti sul piano penale, pur senza determinare una condanna o un formale accertamento di colpevolezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato conseguente a un giudizio penale, il termine per l'instaurazione previsto dall'art. 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010 decorre dalla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile che definisce il giudizio, ovvero del provvedimento di archiviazione; la mera conoscenza dell'esistenza delle indagini o di singoli atti investigativi non fa decorrere tale termine.
  • La disciplina dell'art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010, relativa all'instaurazione del procedimento entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, si applica all'ipotesi di infrazione disciplinare autonoma e non al procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale.
  • La messa alla prova non equivale a una condanna né a un formale accertamento di colpevolezza; tuttavia, la verifica giudiziale preliminare dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la struttura dell'istituto consentono all'Amministrazione di valutare i fatti penalmente rilevanti ai fini disciplinari, senza attribuire all'imputato una responsabilità penale definitiva.
  • La scelta della sanzione disciplinare militare appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidente contraddittorietà, illogicità o travisamento dei fatti; non è sufficiente una diversa valutazione della gravità della condotta o della proporzionalità della sanzione.
  • Nel valutare l'affidabilità e l'idoneità di un militare, l'Amministrazione può attribuire rilievo alla condotta connessa all'uso o al possibile uso di sostanze stupefacenti, ai ripetuti rifiuti di sottoporsi agli accertamenti richiesti e all'incidenza di tali elementi sull'idoneità al porto d'armi e sulla relazione fiduciaria con l'Istituzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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