Cassazione Penale, Sentenza n. 18346/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, riformando in parte la sentenza di primo grado, aveva condannato Ciccone per estorsione (capo B) e turbata libertà degli incanti (capo A), riconoscendo per entrambi la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della L. 203/1991 (metodo mafioso) e ravvisando la continuazione tra i reati. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il ribaltamento dell'assoluzione in primo grado, criticando la valutazione delle intercettazioni, la selettività del compendio probatorio, l'omessa rinnovazione di prove dichiarative decisive (teste Rotunno e imputato) e l'inapplicabilità dell'aggravante per mancanza di elementi oggettivi che dimostrino l'uso del metodo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato le censure sulla motivazione rafforzata del ribaltamento dell'assoluzione (confermando la possibilità e la correttezza della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. comma 3-bis e la valutazione delle nuove emergenze probatorie), ha ritenuto inammissibili o generiche le doglianze sull'inutilizzabilità delle intercettazioni e sulle questioni relative alla turbata libertà degli incanti. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso: la Corte d'appello non ha indicato elementi oggettivi e pertinenti che dimostrassero che le minacce fossero riconducibili al metodo mafioso (mancanza di riferimenti alla struttura associativa, a qualità soggettive del Ciccone o a un contesto territoriale mafioso noto). Per questo motivo la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso e la causa è rinviata al giudice di merito per nuova valutazione del complesso probatorio alla luce dei principi indicati e per verificare, se l'aggravante risultasse insussistente, gli effetti in termini di eventuale prescrizione di taluni reati.
Norme richiamate
L. 7 agosto 1991 n. 203, art. 7 (circostanza aggravante del metodo mafioso)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante richiede elementi oggettivi e modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice propria del metodo mafioso; non è sufficiente il timore soggettivo della vittima o suggestioni ricavate dalle sue reazioni. Nel caso concreto la motivazione non ha fornito tali riscontri oggettivi e pertanto il riconoscimento dell'aggravante è stato annullato.
art. 416‑bis c.p. (riferimento normativa sovrapponibile al metodo mafioso)
Il principio giurisprudenziale citato collega la nozione di 'metodo mafioso' alle modalità dell'azione e alla rappresentazione esterna della stessa, richiedendo prova di un vincolo associativo o di un contesto territoriale/contestuale che renda oggettivamente intimidatoria la condotta.
art. 603, comma 3‑bis, c.p.p. (rinnovazione istruttoria in corte d'appello)
La Corte ha ritenuto corretta la rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte d'appello anche d'ufficio per acquisire nuove prove che confutassero la lettura probatoria del primo giudice; la rinnovazione è ammessa quando è necessaria per valutare in modo compiuto le ragioni che giustificano il mutamento della decisione, specialmente nel caso di ribaltamento di un'assoluzione.
artt. 192, 533, 603, 604, 605 c.p.p. (richiamati dai motivi di ricorso)
Sono richiamati a titolo di doglianza con riferimento a presunte carenze motivazionali e vizi procedurali; la Corte ha però ritenuto che la motivazione rafforzata richiesta nel caso di contrasto con l'assoluzione di primo grado sia stata fornita per le questioni probatorie diverse dall'aggravante mafiosa.
art. 606, lett. c), c.p.p. (violazione di norme processuali)
Invocato dalla difesa per lamentare omissioni nella rinnovazione della prova dichiarativa; la Corte ha precisato che l'obbligo di rinnovazione sussiste solo se le dichiarazioni previamente utilizzate a favore dell'assoluzione erano acquisite negli atti e ne è dimostrata la rilevanza, non essendo il Rotunno stato mai ascoltato né oggetto di atti utilizzati nel giudizio.
art. 270 c.p.p. (presunte questioni di utilizzabilità delle intercettazioni)
La Corte ha ritenuto generica la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di indicazione puntuale degli atti e per mancata prova di resistenza della prova, condizione necessaria per la valutazione in sede di legittimità.
art. 629 c.p. (richiamato nei motivi di ricorso)
Richiamato nelle deduzioni difensive relative alla nullità o vizio della motivazione; la Corte non ha accolto in generale tali censure se non per quanto riguarda la motivazione dell'aggravante mafiosa.
art. 111 Cost.
Riferito rispetto al diritto a un giusto processo e alla necessità di motivazioni adeguate; la Corte ha ribadito l'esigenza di motivazione rafforzata quando si sovverte un'assoluzione, ma ha escluso violazioni del diritto al giusto processo eccetto per l'accertamento dell'aggravante mafiosa.
art. 353 cod. pen. (richiamato nei motivi)
Richiamato nella deduzione relativa alla turbata libertà degli incanti; la Corte ha chiarito che la natura di reato di pericolo della turbata libertà degli incanti non richiede il conseguimento del danno effettivo e che l'idoneità degli atti a influenzare la gara è sufficiente.
Massime di principio
- Quando in appello si capovolge un'assoluzione in condanna occorre una "motivazione rafforzata" che spieghi puntualmente perché determinate prove assumono un valore dimostrativo diverso rispetto a quello attribuito dal giudice di primo grado.
- Il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso richiede elementi oggettivi e specifici: non basta la paura dichiarata dalla vittima o espressioni suggestive; servono indicatori concreti di collegamento all'azione intimidatoria di un'organizzazione mafiosa o della rappresentazione esterna che evochi tale forza intimidatrice.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. è legittima anche d'ufficio quando necessaria per acquisire elementi nuovi o per confutare la logica probatoria che ha condotto all'assoluzione, ma la mancata rinnovazione di prove mai assunte in precedenza non costituisce sempre vizio insanabile.
- Le censure generiche sull'utilizzabilità delle intercettazioni sono deboli in cassazione: è indispensabile indicare in modo puntuale quali intercettazioni si dichiarano inutilizzabili e fornire la prova della loro 'resistenza' procedurale.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare l'intero compendio probatorio alla luce dei principi indicati e valutare anche le conseguenze pratiche dell'eventuale esclusione dell'aggravante, ivi compresa la possibile prescrizione di taluni reati.
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