Cassazione Civile, Ordinanza n. 01017/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento e la rendita di un immobile, in esito a procedura DOCFA presentata dalla società resistente. La CTR della Lombardia aveva annullato l'atto per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la sentenza d'appello fosse priva di adeguata motivazione perché non avrebbe richiamato i fatti di causa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che l'avviso fosse invece sufficientemente motivato; l'Ufficio ha trascritto la motivazione contenuta nell'atto, nella quale si affermava la rettifica delle consistenze e dei valori, il passaggio in categoria D/7 per la destinazione a logistica, l'aggiunta del valore dell'ascensore e l'incremento del valore dei capannoni per l'altezza superiore a 5 metri. La ricorrente richiamava anche il principio per cui, nel classamento a seguito di DOCFA, la motivazione può essere essenziale quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto forniti dal contribuente e la differenza dipenda da una diversa valutazione tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la sentenza della CTR conteneva in realtà una chiara esposizione dei fatti di causa, dell'atto impugnato, dell'esito del giudizio di primo grado, dei motivi di appello e delle difese della contribuente. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che dalla stessa trascrizione dell'avviso emergeva che l'Ufficio aveva disatteso dati di fatto indicati dalla contribuente; in tale ipotesi, la motivazione dell'avviso di classamento deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire la difesa del contribuente e delimitare il contenzioso. Perciò correttamente la CTR aveva annullato l'atto per difetto di motivazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, ed è stato escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della prenotazione a debito spettante all'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La censura di legittimità sulla motivazione della sentenza è infondata quando la decisione di merito contiene l'esposizione, anche sintetica, dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 36, comma 2, n. 4, per dedurre un vizio motivazionale della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il vizio.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza è ritenuta sufficiente perché consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice tributario.
art. 7 L. 212/2000
L'avviso di accertamento catastale deve essere motivato in modo adeguato, soprattutto quando l'Ufficio non recepisce i dati di fatto dichiarati dal contribuente.
art. 3 L. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve essere motivato in modo da rendere comprensibili le ragioni della rettifica e consentire la difesa del destinatario.
art. 1, comma 21, L. 208/2015
Richiamato dalla ricorrente in materia di classamento catastale a seguito di DOCFA; la Corte ribadisce che la motivazione può essere semplificata solo se non siano disattesi elementi di fatto del contribuente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'Agenzia delle Entrate, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma introduttiva del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, ritenuto inapplicabile nel caso dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sintetica solo se l'Ufficio non contesti i dati di fatto dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica o estimativa.
- Quando l'Ufficio disattende uno o più elementi fattuali indicati dal contribuente, l'avviso deve indicare in modo più analitico le differenze riscontrate e le ragioni della rettifica, così da consentire una compiuta difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata se dal testo della decisione emergono chiaramente fatti di causa, contenuto dell'atto impugnato, esito dei gradi precedenti e ragioni della decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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