Cassazione Penale, Sentenza n. 26884/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: (1) violazione degli artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p. per presunto errato computo del termine di prescrizione, con la tesi che non si possa tener conto della recidiva per non violare il divieto di ne bis in idem; si lamenta inoltre che la Corte di merito non abbia motivato sulla richiesta del Procuratore generale di declarare la prescrizione; (2) violazione dell'art. 99, comma 4, c.p. e vizio di motivazione perché, pur avendo formalmente riconosciuto la recidiva, la Corte non l'avrebbe applicata in termini di aumento della pena (essendo stata ritenuta equivalente alle attenuanti) e quindi la recidiva non dovrebbe essere computata ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse ammissibile dedurre in cassazione una censura sulla sussistenza della recidiva se tale questione non era stata specificamente dedotta nell'atto di appello. Ha inoltre chiarito che, ai fini del computo della prescrizione, va tenuta conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza anche quando, nel bilanciamento con attenuanti, essa risulti subvalente o equivalente (poiché la recidiva può paralizzare un'attenuante). Ha confermato che la recidiva qualificata incide sia sul termine minimo di prescrizione ex art. 157, comma 2, c.p. sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., senza violare il ne bis in idem. Ne è conseguito che la prescrizione non era maturata (termine complessivo calcolato in 13 anni e 4 mesi per il fatto commesso il 10/05/2012). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 e art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Delitti contestati (furto aggravato con violenza sulle cose). La sentenza impugnata confermava la responsabilità per tali reati.
art. 157, comma 2, cod. pen.
Rilevato che il termine minimo di prescrizione deve tenere conto della recidiva ritenuta in sentenza; la recidiva incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Rilevato che, in presenza di atti interruttivi, la recidiva incide anche sul termine massimo di prescrizione, aumentando la durata prescrizionale complessiva.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto che la recidiva, se riconosciuta in sentenza, rileva anche ai fini del computo della prescrizione, anche quando non si traduce in un aumento netto della pena a causa di comparazione con attenuanti.
art. 69 cod. pen.
Richiamata nella logica del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: una aggravante (recidiva) può paralizzare un'attenuante e quindi essere considerata applicata ai fini della determinazione della pena e della prescrizione.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Richiamata nel calcolo combinato degli aumenti e limiti percentuali dell'incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità manifesta del ricorso.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Richiamata come norma procedurale che regola la presentazione delle conclusioni in Cassazione da parte del Procuratore generale e della difesa; nel caso il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità e la difesa l'estinzione per prescrizione.
art. 4 protocollo n. 7 CEDU (menzione giurisprudenziale)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude che il computo della recidiva ai fini della prescrizione configuri una violazione del principio ne bis in idem o dell'art. 4 del Protocollo n. 7.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure su questioni non specificamente dedotte nei gradi precedenti; non si possono introdurre inedite doglianze di fatto o di motivazione non affrontate in appello.
- La recidiva, se contestata e ritenuta nella sentenza, rileva anche ai fini del computo della prescrizione: conta sia per il termine minimo ex art. 157 c.p. sia per il termine massimo ex art. 161 c.p.
- Il fatto che la recidiva non produca un aumento netto della pena perché neutralizzata o considerata equivalente a circostanze attenuanti non esclude che sia stata applicata: essa può paralizzare un'attenuante e quindi va comunque considerata ai fini prescrizionali.
- Il computo della prescrizione che tenga conto della recidiva non configura, di per sé, una violazione del ne bis in idem o della Convenzione europea, secondo la giurisprudenza di legittimità.
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende); è necessario valutare attentamente l'ammissibilità e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.
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