Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza n. 1331/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 24 giugno 2024, notificata ai fini dell’esecuzione alla parte convenuta in data 28 giugno 2024 e passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento e pagamento: - della c.d. Carta Docente; - della c.d. Retribuzione Professionale Docenti; e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, IV comma, lett. e), del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che riconosceva la Retribuzione Professionale Docenti e la Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione il 28 giugno 2024 e divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna al pagamento di euro 1.420,98 oltre accessori, nonché il diritto al beneficio della Carta del Docente per un'annualità, mediante attribuzione di un bonus di euro 500,00. Dedotta la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha evidenziato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inadempimento, e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non risultava adempiuta l'obbligazione derivante dal giudicato civile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme riconosciute e l'attribuzione del beneficio spettante, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di un persistente inadempimento oltre il termine assegnato, anche considerando che in cause omologhe il ritardo era stato ricondotto a carenze organiche dell'Amministrazione. La richiesta di astreinte è stata respinta in conformità alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, nei presupposti previsti, una penalità di mora; nel caso concreto il ricorso è stato accolto quanto all'ordine di esecuzione, mentre la richiesta di astreinte è stata respinta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della richiesta di penalità di mora per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la richiesta non è stata accolta in conformità alla giurisprudenza della Sezione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo conferma la possibilità di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato civile da parte di un'amministrazione statale legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di adempiere integralmente alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale entro un termine assegnato.
  • Quando il giudicato impone sia il pagamento di somme sia l'attribuzione di un beneficio non direttamente monetario, l'ordine di ottemperanza deve comprendere entrambe le prestazioni oggetto della condanna, secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva qualora l'amministrazione non adempia entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza; non è necessario disporla immediatamente quando l'ordine giudiziale può ancora essere spontaneamente eseguito.
  • La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata dal giudice dell'ottemperanza quando, secondo la giurisprudenza della Sezione, non ricorrono i presupposti per la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.