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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale di Castilenti n. 9 del 5 marzo 2022, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del punto 1 della deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 21 ottobre 2020 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 3 febbraio 2021 “nella parte relativa alla previsione dell’intervento in oggetto nel Programma triennale delle OO.PP. 2021-2023 annualità 2021”; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 aprile 2022, con la quale non è stata accolta l’istanza “per l’eliminazione del vincolo di scarpata dalla Carta della pericolosità”, non è stato approvato l’intervento proposto dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 83, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato escluso tale intervento dal Piano Triennale delle OO.PP.; - della nota dell’11 maggio 2022, con la quale sono state comunicate le predette deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; - della nota dell’Autorità di Bacino del 14 febbraio 2022, allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 5 marzo 2022, ma non comunicata né pubblicata; - della relazione redatta in data 22 marzo 2022 dal geologo incaricato dottor Andrea Venosini, allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 aprile 2022, ma non comunicata, né pubblicata; - di tutti gli atti conseguenti a quelli impugnati; e per il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illegittima e illecita tenuta dal Comune di Castilenti.

Giustizia amministrativa202200253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di annullamento in autotutela della previsione dell'intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche, di mancato accoglimento dell'istanza relativa al vincolo di scarpata, di mancata approvazione dell'intervento e di sua esclusione dal Piano triennale delle opere pubbliche, nonché gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale di Castilenti concernenti l'eliminazione di un vincolo di scarpata dalla Carta della pericolosità, l'approvazione di un intervento proposto ai sensi dell'articolo 83, comma 15, del d.lgs. 50/2016 e l'inserimento dell'intervento nel Programma o Piano triennale delle opere pubbliche. Sono stati inoltre impugnati la nota comunale di comunicazione, una nota dell'Autorità di Bacino, una relazione geologica e gli atti conseguenti, con domanda di risarcimento dei danni. Nel corso dell'udienza pubblica è stato dichiarato il decesso dell'unico difensore della società ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'articolo 79, comma 2, c.p.a., ritenendo che la morte dell'unico difensore della parte costituita determini l'immediata interruzione del giudizio e la nullità degli atti processuali successivi all'evento, in assenza della nomina di un nuovo difensore. Poiché il provvedimento di interruzione ha natura dichiarativa, il Collegio ha precisato che l'interruzione opera dal momento del verificarsi dell'evento. La riassunzione dovrà essere effettuata, a cura della parte più diligente, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla dichiarazione dell'evento resa in udienza l'11 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto letterale.

    Impone al giudice di dare atto dell'interruzione del processo quando si verifica l'evento interruttivo previsto dalla legge.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto letterale.

    Il termine perentorio per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

  • art. 301 c.p.c.

    Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto letterale.

    È richiamato, insieme all'art. 79, comma 2, c.p.a., quale fondamento della disciplina dell'interruzione conseguente alla morte dell'unico difensore della parte costituita.

  • art. 83, comma 15, d.lgs. 50/2016

    Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto letterale.

    È la disposizione in base alla quale la società aveva proposto l'intervento oggetto delle deliberazioni comunali impugnate; non è stata esaminata nel merito a causa dell'interruzione del processo.

Massime di principio

  • La morte dell'unico difensore della parte costituita determina l'immediata interruzione del processo amministrativo, senza necessità di un previo provvedimento giudiziale costitutivo.
  • Il provvedimento che dichiara l'interruzione ha natura dichiarativa: l'interruzione produce effetti dal momento in cui si verifica l'evento interruttivo.
  • In assenza della nomina di un nuovo difensore, gli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo sono nulli.
  • Quando l'evento interruttivo è dichiarato in udienza, il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione decorre dalla data della dichiarazione, quale momento di acquisizione della conoscenza legale dell'evento.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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