Sentenza n. 145/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determina Dirigenziale n. 14487 del 9 ottobre 2025 del Comune -OMISSIS- con cui è stata disposta, con effetto immediato, la decadenza della licenza comunale ape taxi n. -OMISSIS- intestata al ricorrente; - della nota/provvedimento della Camera di Commercio -OMISSIS-, prot. 0052080/u in data 08.09.2025, recante controdeduzioni alla nota del Comune -OMISSIS- prot. n. 1046243 in data 08.09.2025; - della determina n. 8 del 3 marzo 2025 della Camera di Commercio Industria e Artigianato -OMISSIS-, con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dal ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea, di cui alla sezione E - Conducenti Motocarrozzette - posizione n. 1895; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dal ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea e conseguente decadenza dalla licenza comunale di ape taxi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina della Camera di Commercio con cui era stato cancellato dal ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali, nonché la successiva determina comunale di decadenza dalla licenza di ape taxi. La cancellazione era stata motivata da una condanna definitiva alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e a una multa per il reato di estorsione. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., il difetto di istruttoria e la violazione del giusto procedimento, sostenendo che la Camera di Commercio non avrebbe comunicato la determina di cancellazione e che il ricorrente non avrebbe ricevuto la relativa PEC, il cui indirizzo sarebbe stato inutilizzabile per scadenza. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della notificazione della determina camerale, perché l’indirizzo PEC non sarebbe risultato dai pubblici elenchi previsti dall’art. 3-bis l. 53/1994. Con il terzo motivo è stata contestata la violazione delle garanzie partecipative, poiché la Camera di Commercio non avrebbe riscontrato una richiesta comunale di replica alle osservazioni presentate dal ricorrente nel procedimento di decadenza. Con il quarto motivo è stata lamentata la sproporzione della decadenza rispetto alla gravità dei fatti, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e buona fede e dell’art. 21-quinquies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. È stata ritenuta tardiva l’impugnazione della determina camerale di cancellazione dal ruolo. Anche prescindendo dalla ricevuta di consegna della PEC del 4 marzo 2025, dal mancato comprovamento del malfunzionamento della PEC e dal fatto che la scadenza dell’indirizzo era imputabile al ricorrente, il ricorrente aveva acquisito piena conoscenza della cancellazione il 28 luglio 2025, quando gli era stata notificata dal Comune la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. Egli aveva inoltre dichiarato nelle osservazioni del 7 agosto 2025 di avere appreso in quella data dell’avvenuta cancellazione. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 12 dicembre 2025, la domanda contro la determina camerale è stata dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 29 c.p.a. L’impugnazione della successiva decadenza comunale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’iscrizione nel ruolo dei conducenti costituisce requisito indispensabile per il rilascio e il mantenimento della licenza taxi o dell’autorizzazione NCC. Venuta meno tale iscrizione, il provvedimento comunale di decadenza è sostanzialmente vincolato e l’eventuale annullamento non avrebbe procurato alcun vantaggio al ricorrente, che non avrebbe comunque potuto mantenere la licenza. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito gli ulteriori vizi dedotti. È stata inoltre rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta inammissibilità della pretesa, mentre nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre, comunque, dalla piena conoscenza dell’atto; la conoscenza acquisita attraverso la comunicazione di avvio del procedimento fondato sull’atto presupposto rende tardiva l’impugnazione successiva oltre il termine di legge.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne siano state avvisate.
art. 6, comma 5, l. 21/1992
L’iscrizione nel ruolo dei conducenti ... costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
L’iscrizione nel ruolo è requisito indispensabile non solo per il rilascio, ma costituisce il presupposto sostanziale della permanenza del titolo abilitante.
art. 3-bis, commi 3 e 4, l.r. Sicilia 6 aprile 1996, n. 29, introdotto dall’art. 4 l.r. Sicilia 9 agosto 2002, n. 13
L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza ... Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.
La perdita dell’iscrizione al ruolo preclude il mantenimento della licenza e rende vincolata la conseguente decadenza comunale.
art. 6, comma 1, lett. a), regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo motocarrozzette
Prescrive il requisito dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti per l’esercizio dell’attività.
artt. 74, 126, comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Il patrocinio a spese dello Stato è stato negato per l’assenza del requisito della non manifesta infondatezza, equiparata alla manifesta inammissibilità della domanda.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento amministrativo è tardiva quando il ricorrente abbia acquisito piena conoscenza del suo contenuto attraverso una successiva comunicazione procedimentale e proponga ricorso oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a., anche se controverte sulla precedente notificazione formale dell’atto.
- La conoscenza dell’atto presupposto risultante dalle dichiarazioni rese dal destinatario nel procedimento successivo è idonea a far decorrere il termine per impugnarlo.
- Quando l’iscrizione in un ruolo professionale o abilitante costituisce requisito indispensabile per il rilascio e il mantenimento di una licenza amministrativa, la perdita dell’iscrizione rende sostanzialmente vincolata la decadenza dal titolo.
- L’impugnazione di un provvedimento consequenziale è inammissibile per carenza di interesse quando l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, perché resterebbe fermo un atto presupposto non più utilmente impugnabile e impeditivo del mantenimento del titolo.
- La manifesta inammissibilità dell’azione esclude il presupposto della non manifesta infondatezza necessario per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
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