Cassazione Penale, Sentenza n. 30916/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del provvedimento questorile che imponeva il duplice obbligo di presentazione in Questura per la durata di 3 anni (Daspo). Il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento per omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida (ai sensi dell'art. 6, comma 2/2-bis della L. 401/1989), fondamentale per il contraddittorio cartolare; lamentava inoltre vizi di motivazione e inesattezze sulla data del fatto contestato. Si contestava anche l'assunto che il nuovo provvedimento, emanato in autotutela per sostituire parzialmente il precedente atto n.47/2024, potesse essere integrato richiamando il precedente atto annullato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida perché il provvedimento questorile n.164/2024 non informava della facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente, omissione che integra nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. Inoltre ha osservato che, poiché l'ordinanza di convalida precedente era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, il nuovo decreto questorile non poteva essere giustificato richiamando o integrando il precedente atto annullato; l'atto emesso in autotutela ha autonoma natura e doveva quindi rispettare i medesimi obblighi di avviso. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 27/06/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione, rinviando per nuovo esame al Tribunale di Pavia e ordinando la comunicazione al Questore.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-bis, L. n. 401/1989
Il decreto amministrativo che impone misure come l'obbligo di presentazione deve informare l'interessato della facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; l'omissione di tale avviso pregiudica il diritto di difesa e determina nullità dell'atto impugnato.
La nullità di ordine generale prevista da questa norma opera quando manca un requisito essenziale del provvedimento che incide sui diritti della difesa; la Corte ha ritenuto che l'assenza dell'avviso richiesto dalla L. 401/1989 integri tale nullità.
Massime di principio
- L'omissione, nel provvedimento amministrativo impositivo (es. Daspo), dell'avviso sulla facoltà di presentare memorie al giudice della convalida compromette il contraddittorio cartolare e può determinare la nullità dell'ordinanza di convalida.
- Un atto amministrativo emanato in autotutela per sostituire o modificare un precedente provvedimento annullato dalla giustizia non può essere integrato richiamando l'atto annullato: il nuovo provvedimento ha autonomia e deve rispettare le stesse formalità di notifica e avviso a tutela del diritto di difesa.
- Se la convalida giudiziale di un provvedimento amministrativo è stata annullata dalla Corte di cassazione, non è possibile reiterare senza adeguata nuova istruttoria un provvedimento sostanzialmente identico senza adempiere alle garanzie procedurali richieste.
- In situazioni simili è opportuno verificare sempre la presenza dell'avviso previsto dalla L. 401/1989 nel testo del provvedimento; in sua assenza conviene proporre impugnazione per nullità ex art. 178 c.p.p. e chiedere l'annullamento della convalida.
- La possibilità di presentare memorie è strumentale a un contraddittorio cartolare efficace anche se non è prevista la presenza fisica del difensore: la sua omissione lesiona il diritto di difesa ed è rilevante ai fini del riesame giurisdizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31129/2025 del 16/09/2025
- Sentenza penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31130/2025 del 16/09/2025
- Sentenza penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30906/2025 del 16/09/2025
- Sentenza penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30907/2025 del 16/09/2025
- Sentenza penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30908/2025 del 16/09/2025
- Sentenza penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30913/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →