Ordinanza n. 45/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento, inibitoria o dichiarazione di nullità previa adozione delle opportune misure cautelari Del provvedimento della Maripers - Direzione per l'impiego del personale militare della Marina - 3° dipartimento - supporto al personale - Ufficio giuridico e sanitario notificato il 22.07.2025 con il quale non è stata accolta l'istanza ex art. 42bis D.lgs. 151/01 presentata dal ricorrente con in data 07/04/2025, intesa ad ottenere la temporanea assegnazione nella sede di Taranto (Puglia) ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001; Del provvedimento della Maripers - Direzione per l'impiego del Personale militare della Marina 3° Dipartimento in data 25/06/2025, con il quale è stata data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ex art. 10 bis della legge 241/90 della suddetta istanza ex art. 42bis D.lgs. 151/01 del 07.04.2025, quale atto presupposto al provvedimento impugnato; Di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali che, a qualsiasi titolo, hanno contribuito al suddetto provvedimento; Di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra anche se oggi non conosciuto, né conoscibile, ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente; Di tutti i pareri, scritti e/o orali, a qualsiasi titolo rilasciati dagli Uffici competenti, dai superiori in grado nella diretta scala gerarchica e non, nonché da Maricomscuole di Ancona, anche se oggi non conosciuti né conoscibili, circa il non accoglimento dell'Istanza ex art. 42bis D.lgs. 151/01
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea in Regione Puglia ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego notificato il 22 luglio 2025, nonché la comunicazione dei motivi ostativi del 25 giugno 2025 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo l'annullamento, l'inibitoria o la dichiarazione di nullità e, in via cautelare, la sospensione degli atti. L'istanza del 7 aprile 2025 era diretta a ottenere l'assegnazione temporanea nella sede di Taranto o, comunque, in una sede della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. A seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, sono stati prodotti contratti e promesse di rinnovo relativi all'attività lavorativa della consorte del ricorrente ed è emersa la disponibilità in Puglia di posti vacanti di corrispondente posizione retributiva, in particolare per la posizione di Furiere Contabile, ritenuta professionalmente non dissimile da quella di Furiere Segretario rivestita dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo configurabile, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile all'esercizio della responsabilità genitoriale, tutelata anche nell'ambito del rapporto di lavoro militare dalla disciplina del d.lgs. 151/2001. Ha valorizzato, inoltre, la documentazione concernente la posizione lavorativa della consorte e la disponibilità in Puglia di posti vacanti di posizione retributiva corrispondente e di categoria professionale non dissimile da quella del ricorrente. Sono stati quindi sospesi gli atti impugnati, con ordine all'Amministrazione di assegnare senza indugio il ricorrente temporaneamente alla sede della Regione Puglia in cui insiste la posizione vacante indicata. La trattazione del merito è stata fissata per il 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea del militare e quale strumento di tutela della responsabilità genitoriale nell'ambito lavorativo.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile e ha sospeso gli atti impugnati, impartendo all'Amministrazione una misura conformativa provvisoria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'assegnazione temporanea del personale militare ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il giudice cautelare può riconoscere il periculum in mora quando il diniego incida gravemente e irreparabilmente sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
- Ai fini della tutela cautelare relativa a una richiesta di assegnazione temporanea, assumono rilievo la documentazione dell'effettiva posizione lavorativa del coniuge e l'individuazione, nella sede richiesta o nel territorio interessato, di posti vacanti con posizione retributiva corrispondente e mansioni professionalmente non dissimili da quelle del richiedente.
- Quando risultino disponibili posti compatibili e sia configurabile un pregiudizio grave e irreparabile alla responsabilità genitoriale, la sospensione del diniego può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di procedere senza indugio all'assegnazione temporanea, lasciando al giudizio di merito la decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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