Circolare numero 65 del 2-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476, che semplifica il procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Vengono chiariti ambito di applicazione, definizioni, termini, canali di presentazione delle domande, modulistica, ruolo del Registro delle imprese, istruttoria, silenzio-assenso e controlli successivi. Sono inoltre fornite indicazioni operative alle sedi INPS, con particolare attenzione alla gestione delle domande pendenti e alla soppressione della Commissione di accertamento e verifica.
D.P.R. n. 476/2001: semplificazione dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali
D.P.R. n. 476/2001: semplificazione dell'iscrizione negli elenchi previdenziali agricoli
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 476, pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2002, relativo alla semplificazione del procedimento di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali. Il provvedimento si inserisce nel quadro della legge n. 50/1999 e richiama i principi della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, economicità, efficacia, pubblicità e obbligo di motivazione.
Ambito di applicazione e oggetto del regolamento
Il regolamento disciplina il procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione negli elenchi istituiti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i componenti dei rispettivi nuclei familiari. L'ambito soggettivo è esteso anche agli imprenditori agricoli a titolo principale iscrivibili ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 13 della legge n. 233/1990. La circolare precisa che il regolamento copre anche le fasi evolutive dell'azienda, cioè variazioni e cancellazioni.
Definizioni e contenuto delle domande
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, per domande di iscrizione, variazione e cancellazione si intendono le dichiarazioni finalizzate a ottenere l'iscrizione o la cancellazione negli elenchi e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale. La circolare evidenzia che ciò ricomprende sia le dichiarazioni relative alla conduzione d'impresa diretto-coltivatrice, mezzadrile e colonica, sia quelle dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
Termini di presentazione e canali di ricezione
L'art. 3 conferma il termine di 90 giorni per presentare le domande di iscrizione, variazione e cancellazione. Viene introdotta una rilevante semplificazione nella gestione dei flussi, spostando in parte l'onere dall'utente all'amministrazione e ampliando i canali di accesso. La domanda può essere presentata:
- presso qualsiasi sede INPS;
- per posta;
- tramite fax;
- per via telematica, se disponibile;
- presso gli sportelli polifunzionali, tra cui INAIL, Camere di commercio, Commissioni provinciali per l'artigianato, uffici dell'Agenzia delle Entrate se previsti da convenzione, e uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati;
- tramite gli istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001 e tramite eventuali soggetti abilitati dall'INPS.
La circolare chiarisce che, ai fini della decorrenza del procedimento, rileva la data di presentazione o di invio ad uno dei canali previsti dalla norma.
Modulistica e autocertificazione
La circolare anticipa la disponibilità dei nuovi modelli di iscrizione CD1 e IATP1, in formato A4 e in versione euro, predisposti in coerenza con il regolamento. Per le istanze di variazione e cancellazione, nonché per i modelli relativi ai rapporti di colonia e mezzadria, si continua temporaneamente a utilizzare la modulistica già in uso, in attesa della nuova rimodulazione.
I modelli sono stati aggiornati anche in relazione alla nuova configurazione dell'imprenditore agricolo derivante dalla riformulazione dell'art. 2135 c.c. ad opera del d.lgs. n. 228/2001, attuativo della legge n. 57/2001. La circolare richiama inoltre il D.P.R. n. 445/2000 e la circolare INPS n. 12/2002, sottolineando che l'Istituto non può richiedere certificati quando sia possibile l'autocertificazione né documenti già in suo possesso. Le dichiarazioni restano soggette a istruttoria, sono sotto la responsabilità del dichiarante e, una volta presentate, non sono ritraibili dall'ufficio; tuttavia il dichiarante può chiederne la rettifica se dimostra l'errore.
Iscrizione tramite Registro delle imprese
L'art. 5 attribuisce particolare rilievo al passaggio presso gli uffici del Registro delle imprese, per consentire il completamento in un unico momento degli adempimenti connessi all'avvio dell'attività autonoma soggetta ad assicurazione obbligatoria. Quando è richiesta l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è possibile presentare contestualmente anche la domanda di iscrizione negli elenchi previdenziali; la relativa documentazione viene poi trasmessa all'INPS.
Procedimento amministrativo, responsabile e silenzio-assenso
La circolare spiega che l'art. 6 del regolamento disciplina l'iscrizione negli elenchi, sia su domanda sia d'ufficio, nel segno della razionalizzazione e dell'efficienza amministrativa. L'INPS mantiene una posizione attiva nel procedimento di accertamento dei requisiti, mentre al titolare dell'impresa, al concedente e all'imprenditore agricolo spetta soprattutto l'obbligo di presentare la denunzia aziendale e comunicare i fatti rilevanti.
Per le sedi dotate di unità di processo agricoltura, il funzionario individuato assume la responsabilità sia del procedimento sia del provvedimento. Il regolamento introduce inoltre il silenzio-assenso: il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda e, in mancanza di diniego notificato entro tale termine, l'istanza si intende accolta. La circolare evidenzia che tale disciplina vale per tutte le fattispecie di iscrizione, variazione e cancellazione, pur in presenza dell'obbligo generale di provvedimento espresso previsto dalla legge n. 241/1990.
Interruzione dei termini e fase istruttoria
Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta quando gli uffici chiedano all'interessato elementi ulteriori indispensabili e non acquisibili d'ufficio. In tal caso il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, secondo il parere richiamato del Consiglio di Stato. L'interruzione comprende anche gli accertamenti e le informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti di iscrizione, incluse le verifiche presso comuni o altri enti e gli accessi in loco.
Verifiche dell'INPS e abrogazioni
L'art. 7 salva la facoltà dell'INPS di effettuare tutte le verifiche necessarie sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni, anche ai fini dell'autotutela, con eventuale segnalazione agli organi ispettivi territorialmente competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'art. 8 del regolamento dispone l'abrogazione delle norme incompatibili alla data di entrata in vigore del regolamento, fissata al 20 febbraio 2002. Tra gli effetti principali vi è la soppressione della Commissione di accertamento e verifica istituita dall'art. 15 della legge n. 233/1990, nonché l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 della stessa legge e dell'art. 12 della legge n. 9/1963, poiché le funzioni della Commissione risultano superate dalla disciplina successiva richiamata.
Adempimenti operativi delle sedi
Le sedi INPS devono adeguare la propria attività alla nuova disciplina in materia di iscrizione, variazione e cancellazione delle aziende autonome agricole. In particolare, devono:
- monitorare le domande ancora giacenti;
- considerare il termine di 90 giorni decorrente dal 20 febbraio 2002;
- notificare i provvedimenti entro l'11 maggio 2002 per le istanze soggette al nuovo regime;
- per le domande anteriori al 20 febbraio 2002, se già richiesta documentazione essenziale, inviare un motivato sollecito;
- applicare la regola dell'interruzione dei termini anche agli accertamenti svolti in loco o tramite richieste informative ad altri enti.
La circolare invita inoltre a sviluppare sinergie con gli enti coinvolti nei nuovi canali di presentazione, per regolamentare modalità e tempi di trasmissione delle pratiche e agevolare l'accesso dell'utenza agli sportelli abilitati.
Punti principali
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento riguarda l'iscrizione, la variazione e la cancellazione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché dei componenti dei rispettivi nuclei familiari. L'ambito soggettivo è esteso anche agli imprenditori agricoli a titolo principale iscrivibili ai fini previdenziali. Le domande sono definite come dichiarazioni finalizzate all'iscrizione, alla cancellazione e alla variazione dei dati significativi per la classificazione aziendale.
Termini e modalità di presentazione delle domande
È confermato il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione. La presentazione è ammessa presso qualsiasi sede INPS, per posta, fax o via telematica se disponibile, nonché presso sportelli polifunzionali di INAIL, Camere di commercio, Commissioni provinciali per l'artigianato, Agenzia delle Entrate se convenzionata, uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico e tramite patronati o soggetti abilitati dall'INPS. La domanda si considera perfezionata alla data di presentazione o di invio al canale prescelto.
Modulistica e documentazione
Sono previsti nuovi modelli di iscrizione CD1 e IATP1, in formato A4 e in versione euro, già rivisitati alla luce del regolamento. Per le variazioni e cancellazioni, e per i rapporti di colonia e mezzadria, resta temporaneamente in uso la modulistica precedente in attesa della rimodulazione. La circolare richiama il D.P.R. 445/2000 sull'autocertificazione: l'Istituto non può richiedere certificati o documenti già in suo possesso e le dichiarazioni devono essere formalmente regolari e complete.
Iscrizione tramite Registro delle imprese e sportelli polifunzionali
Il regolamento valorizza il canale del Registro delle imprese per concentrare in un solo momento gli adempimenti del soggetto che avvia un'attività autonoma soggetta ad assicurazione obbligatoria. Quando si richiede l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è possibile presentare contestualmente anche la domanda di iscrizione negli elenchi previdenziali, con successiva trasmissione degli atti all'INPS.
Procedimento, silenzio-assenso e interruzione dei termini
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine senza provvedimento di diniego, opera il silenzio-assenso per iscrizione, variazione e cancellazione. Il termine può essere interrotto una sola volta se l'ufficio richiede elementi indispensabili non acquisibili d'ufficio; il termine riprende dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. L'interruzione comprende anche gli accertamenti d'ufficio e le informazioni assunte presso comuni o altri enti.
Accertamenti, verifiche e abrogazioni
L'INPS conserva il potere di verificare la veridicità di quanto dichiarato o autocertificato e può segnalare gli esiti agli organi ispettivi territorialmente competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 20 febbraio 2002 sono abrogate le norme indicate dal regolamento e viene soppressa la Commissione di accertamento e verifica prevista dalla legge n. 233/1990; dal medesimo momento le sedi INPS devono adottare direttamente i provvedimenti di competenza.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi devono monitorare le domande pendenti e notificare i provvedimenti entro l'11 maggio 2002 per le istanze soggette al termine di 90 giorni decorrente dal 20 febbraio 2002. Per le domande anteriori a tale data, se è stata richiesta documentazione essenziale, è opportuno inviare un motivato sollecito in applicazione della regola sull'interruzione dei termini. Le sedi devono inoltre attivare sinergie con gli enti esterni per la gestione dei nuovi canali di presentazione e adeguare i comportamenti operativi alla nuova disciplina.
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