Cassazione Civile, Ordinanza n. 19937/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 10 luglio 2003 avente ad oggetto un'unità immobiliare in costruzione. La promissaria acquirente ha agito sostenendo che il promittente venditore fosse rimasto inadempiente e chiedendo la restituzione di quanto versato e la penale contrattuale. Il convenuto ha invece sostenuto che fosse la controparte a non avere adempiuto entro il termine contrattuale, non avendo completato i lavori a suo carico e non avendo prodotto la documentazione necessaria alla stipula del definitivo, oltre a dedurre la propria risoluzione del contratto e la successiva vendita a terzi. Il Tribunale aveva respinto la domanda dell'acquirente; la Corte d'appello ha riformato la decisione, qualificando l'accordo come vendita di cosa futura, ritenendo non essenziale il termine del 31 dicembre 2003, valorizzando la diffida del venditore del 30 settembre 2003 come anticipazione illegittima dei tempi, e accertando l'inadempimento del venditore per mancata documentazione urbanistico-amministrativa e per gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. per asserita mutatio libelli in appello, poiché la Corte avrebbe fondato la risoluzione su inadempimenti diversi da quelli dedotti in primo grado; (2) violazione dell'art. 1662 c.c. per aver ritenuto inefficace la diffida del 30 settembre 2003 e per aver erroneamente ricostruito i termini di ultimazione dei lavori; (3) violazione degli artt. 1655, 1372, 1385 e 2697 c.c. e vizio motivazionale sulla prova dell'esecuzione dei lavori e del pagamento, sostenendo che la fattura non bastasse a provarne l'adempimento; (4) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte considerato elementi istruttori contrari alla tesi dell'acquirente; (5) violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver ammesso in appello documenti e atti penali nuovi; (6) violazione degli artt. 1453 e 2033 c.c. e 100 c.p.c. per averlo condannato a restituire somme versate per lavori che, a suo dire, erano stati pagati a un terzo e non a lui.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali, osservando che già in primo grado era stata dedotta la mancata produzione della documentazione del condono; che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il contratto e la diffida, rilevando che il termine del 31 dicembre 2003 non era essenziale e che la facoltà di anticipazione non spettava al venditore; che la fattura prodotta poteva essere valutata come elemento probatorio atipico, unitamente agli altri elementi acquisiti; che la doglianza sul vizio motivazionale mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; che la produzione in appello della sentenza penale e degli atti correlati era consentita, perché ritenuta indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; e che la condanna restitutoria era corretta perché l'importo di cui si chiedeva la restituzione costituiva parte del prezzo pattuito e doveva essere restituito come effetto della risoluzione del contratto, indipendentemente dal fatto che il pagamento materiale fosse avvenuto verso la ditta esecutrice dei lavori. Condannato il ricorrente alle spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, i nuovi documenti in appello sono ammissibili solo se ritenuti indispensabili per la decisione; la Corte d'appello ha motivato in tal senso sulla documentazione penale prodotta.
art. 115 c.p.c.
Non è violato quando il giudice fonda la decisione su fatti e prove ritualmente acquisiti; la censura non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.
art. 1662 c.c.
La diffida dell'appaltante è richiamabile solo se coerente con la pattuizione contrattuale; nel caso concreto la Corte ha escluso che il termine indicato dal venditore fosse quello contrattualmente vincolante.
art. 1372 c.c.
Gli effetti del contratto e la relativa disciplina non impediscono di valutare la fattura come elemento probatorio rispetto all'esecuzione dei lavori prevista dal preliminare.
art. 1385 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha comunque ricondotto la questione agli effetti della risoluzione e alle pattuizioni contrattuali.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento produce effetti restitutori delle prestazioni eseguite in base al contratto risolto.
art. 2033 c.c.
La domanda restitutoria è stata ricondotta agli effetti della risoluzione contrattuale, non alla mera ripetizione di indebito tra solvens e accipiens.
art. 100 c.p.c.
La legittimazione a chiedere la restituzione è stata ritenuta sussistente perché il pagamento costituiva parte del prezzo dovuto in base al contratto risolto.
art. 1655 c.c.
Richiamato nel motivo, ma non centrale nella ratio decidendi, che ha invece valorizzato la struttura del preliminare e degli obblighi di esecuzione dei lavori.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente lamentava un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha invece ritenuto sufficiente il compendio probatorio valutato dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente, poiché consente di comprendere il percorso logico seguito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito: il ricorso deve indicare un vero vizio di violazione di legge o un omesso esame di un fatto decisivo, non una diversa lettura delle prove.
- La fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, pur non avendo efficacia di prova legale del credito, può essere liberamente valutata dal giudice come elemento probatorio insieme ad altri indizi e risultanze istruttorie.
- La deduzione di omesso esame di elementi istruttori non basta a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico controverso è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Nel giudizio di appello, sotto il regime dell'art. 345 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012, i nuovi documenti possono essere ammessi se il giudice li reputa indispensabili ai fini della decisione e motiva sul punto.
- La risoluzione del contratto per inadempimento comporta la restituzione delle prestazioni eseguite in base al contratto risolto, quando tali somme costituiscano parte del corrispettivo pattuito, anche se materialmente versate a un terzo nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo.
- La qualificazione del termine contrattuale come essenziale o non essenziale dipende dal testo del contratto e dalla volontà delle parti; una diffida a eseguire prima della scadenza non può alterare unilateralmente il termine pattuito se la facoltà di anticipazione è riservata a una sola parte.
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