Parere n. 941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dal signor Maggio Nicola contro Comune di Modugno e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Furano”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Guido Rossa”, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Lavinia”, del Condominio Marconi di via Caduti sul Lavoro n. 3, della Società Cooperativa Edilizia a r.l. “Mod. 1”, dell’impresa individuale “Ventrella Donato Maria”, per l’annullamento dell’atto del Comune di Modugno n. 9125 del 17 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Comune di Modugno n. 9125 del 17 febbraio 2025, con cui è stata comunicata la sospensione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 in attesa dell’accertamento dell’eventuale usucapione del compendio immobiliare occupato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, comproprietario di un’area occupata e irreversibilmente trasformata dal Comune di Modugno per un intervento di edilizia residenziale pubblica in assenza di espropriazione, ha impugnato la nota comunale con tre motivi. Ha sostenuto che la deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, avrebbe interrotto il termine per l’usucapione e comunque escluso l’animus rem sibi habendi dell’amministrazione; che l’occupazione illegittima non potesse costituire possesso utile, trattandosi di illecito permanente e altrimenti reintroducendosi forme di espropriazione indiretta; e che l’azione civile risarcitoria precedentemente promossa non avesse comportato rinuncia abdicativa alla proprietà. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la nota un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha sostenuto nel merito la sussistenza dei presupposti dell’usucapione e la legittimità della scelta di perseguirne l’accertamento giudiziale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda in base al suo contenuto sostanziale, rilevando che il ricorso non mirava realmente soltanto all’annullamento della nota comunale, ma all’accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune e all’accertamento positivo della persistente comproprietà del ricorrente. Tale domanda esula dal perimetro del ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Inoltre, la controversia riguarda in via principale il diritto soggettivo di proprietà ed è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 8, comma 1, c.p.a. consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti soltanto quando esse siano pregiudiziali rispetto a una questione principale rientrante nella sua giurisdizione; nel caso concreto, invece, la titolarità del diritto di proprietà costituisce la questione principale e il ricorrente chiedeva una pronuncia non meramente incidentale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento della domanda cautelare.
Osservazioni
Azione effettivamente proposta
La domanda deve essere qualificata in base al suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla veste formale e dal nomen iuris utilizzato. Nel caso concreto, l’impugnazione della nota comunale dissimulava una domanda di accertamento negativo dell’usucapione in favore del Comune e di accertamento positivo della persistenza della comproprietà del ricorrente.
Limiti oggettivi del ricorso straordinario
Ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. L’azione di mero accertamento non può essere esercitata mediante tale rimedio.
Giurisdizione sulla proprietà
La domanda riguarda direttamente il diritto soggettivo di proprietà del compendio immobiliare e, in quanto tale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Non opera l’art. 8, comma 1, c.p.a., perché la proprietà non è una questione pregiudiziale o incidentale rispetto a una questione principale amministrativa, ma costituisce l’oggetto principale della controversia.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione cautelare è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Disciplina l’acquisizione sanante dei beni utilizzati per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido provvedimento espropriativo; la deliberazione comunale richiamata dal ricorrente aveva disposto l’avvio del relativo procedimento.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è ammesso per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e per l’annullamento di atti amministrativi definitivi
Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, utilizzabile per ottenere l’annullamento di provvedimenti amministrativi, non per proporre autonome azioni di accertamento.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
Il ricorso straordinario non è esperibile per controversie riguardanti diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
La cognizione incidentale dei diritti è ammessa soltanto quando la questione relativa al diritto sia pregiudiziale o incidentale rispetto a una controversia principale amministrativa; non consente di trasformare una domanda principale sulla proprietà in una controversia amministrativa.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è stata richiamata, insieme alla giurisprudenza della Sezione, per ribadire la natura caducatoria del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la domanda deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale, prescindendo dalla qualificazione formale attribuita dalla parte; il rimedio è inammissibile quando l’impugnazione di un atto amministrativo sia utilizzata per conseguire, in realtà, un accertamento autonomo.
- Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente domande dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi; non è utilizzabile per ottenere una pronuncia di mero accertamento.
- Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Quando la questione principale riguarda l’accertamento della proprietà o di altro diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, il ricorso è inammissibile.
- La cognizione incidentale del giudice amministrativo sui diritti, prevista dall’art. 8, comma 1, c.p.a., presuppone che il diritto sia una questione pregiudiziale o incidentale rispetto a una controversia principale amministrativa; essa non opera quando il diritto soggettivo costituisce l’oggetto principale della domanda.
Impugnazione della sospensione del procedimento di acquisizione sanante
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un comproprietario contro il Comune di Modugno, in relazione alla nota con cui il Comune aveva comunicato la sospensione del procedimento di acquisizione sanante di un’area occupata e trasformata per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.
Premesse e vicenda amministrativa
L’area era stata occupata dal Comune in assenza di un provvedimento di espropriazione. Con deliberazione consiliare n. 27 del 20 luglio 2020, il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, incaricando gli uffici di avviare il procedimento attuativo e di provvedere al pagamento o al deposito delle somme dovute ai proprietari.
Poiché il procedimento attuativo non era stato avviato, il ricorrente ne aveva sollecitato la conclusione. Con la nota impugnata, il responsabile del servizio comunale aveva rappresentato che la procedura era stata sospesa in attesa dell’accertamento, in sede di mediazione obbligatoria o giudiziale, dell’eventuale acquisto per usucapione del compendio da parte del Comune.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente aveva articolato tre censure principali:
- la deliberazione consiliare del 2020 avrebbe interrotto il termine ventennale per l’usucapione o comunque escluso l’animus rem sibi habendi del Comune; inoltre, il termine avrebbe dovuto decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e non dalla precedente data indicata dall’amministrazione;
- l’occupazione illegittima non avrebbe potuto integrare possesso utile per l’usucapione, poiché la condotta del Comune avrebbe costituito un illecito permanente e l’opposta soluzione avrebbe reintrodotto forme di espropriazione indiretta o larvata;
- l’azione civile risarcitoria precedentemente promossa non avrebbe comportato una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio, e ha difeso la possibilità di ottenere giudizialmente l’accertamento dell’usucapione.
Qualificazione sostanziale della domanda
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che anche nel procedimento giustiziale è possibile qualificare giuridicamente l’azione sulla base del suo contenuto effettivo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla parte, richiamando il precedente parere della Sezione n. 992/2020.
Secondo il Collegio, il ricorrente non aveva proposto una mera azione di annullamento della nota comunale. La domanda era sostanzialmente diretta a ottenere:
- l’accertamento negativo del mancato acquisto della proprietà per usucapione da parte del Comune;
- l’accertamento positivo della persistenza della comproprietà in capo al ricorrente;
- il riconoscimento degli effetti interruttivi attribuiti alla deliberazione consiliare del 2020;
- l’affermazione dell’inidoneità dell’occupazione illegittima a fondare l’usucapione;
- l’esclusione di qualsiasi rinuncia abdicativa alla proprietà.
Natura e limiti del ricorso straordinario
La Sezione ha ribadito che il ricorso straordinario, alla luce dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente esclusivamente di chiedere l’annullamento di provvedimenti amministrativi, mediante una pronuncia caducatoria, e non può essere utilizzato per introdurre un’autonoma azione di accertamento.
Il principio è stato ricondotto alla giurisprudenza consolidata della Sezione, con richiamo ai pareri n. 502/2026 e n. 1349/2025.
Giurisdizione sulla controversia proprietaria
La domanda sostanziale riguardava il diritto soggettivo di proprietà sul compendio immobiliare. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La Sezione ha escluso che potesse trovare applicazione l’art. 8, comma 1, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti. Nel caso esaminato, infatti, la titolarità della proprietà non era una questione incidentale rispetto a una controversia amministrativa, ma costituiva la questione principale sulla quale il ricorrente chiedeva una pronuncia piena.
La relativa controversia deve quindi essere proposta davanti al giudice ordinario.
Esito
Il Consiglio di Stato ha ritenuto completa l’istruttoria e ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. La domanda cautelare è rimasta assorbita dalla decisione di rito. Il parere non ha quindi esaminato nel merito le questioni relative all’usucapione, agli effetti della deliberazione comunale, all’idoneità dell’occupazione illegittima e alla presunta rinuncia abdicativa.
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