Sentenza del 02/02/2018 n. 2563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento e rettifica con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dei terreni venduti nel 2001 alla XXXX S.r.l., liquidando una maggiore INVIM. I sette motivi riguardavano, principalmente, la presunta decadenza dell'Amministrazione per tardiva notificazione, l'errata valutazione della prova della spedizione, vizi di motivazione sulla determinazione del valore del terreno, l'omessa considerazione del valore rilevante al 31 dicembre 1992 e l'erronea qualificazione del terreno come edificabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notificazione dell'avviso, considerando rilevante la data di spedizione da parte dell'Amministrazione in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione. Le censure relative alla ricostruzione della prova e alla stima sono state dichiarate inammissibili o comunque non fondate, perché miravano a ottenere una nuova valutazione di fatti e apprezzamenti estimativi riservati al giudice di merito. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della valutazione dell'edificabilità, è sufficiente l'inserimento del terreno nel piano regolatore generale, anche in assenza di un piano particolareggiato o di strumenti attuativi già approvati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto che diverse censure fossero state formulate con il vizio processuale o motivazionale errato.
Art. 366-bis c.p.c.
Il ricorso doveva contenere il quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, il quesito di fatto o momento di sintesi.
Applicabile ratione temporis, imponeva una formulazione sintetica e specifica dei quesiti. La mancanza del necessario momento di sintesi ha determinato l'inammissibilità dei motivi relativi alla stima e alla motivazione.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa costituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione. La Corte ha qualificato come possibile svista percettiva l'asserita errata attribuzione della prova della spedizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36, comma 2
Riguardano l'oggetto della giurisdizione tributaria e il contenuto della sentenza tributaria. La Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse carente o insanabilmente contraddittoria, qualificando il riferimento al valore iniziale come mero refuso.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al valore rilevante ai fini INVIM. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente esaminato il valore finale riferito alla data fiscalmente rilevante del 31 dicembre 1992.
Principio di scissione degli effetti della notificazione
Ai fini del rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del contribuente.
Il principio opera anche per gli atti impositivi tributari notificati a mezzo posta: il notificante rispetta il termine quando consegna o spedisce l'atto entro la scadenza, anche se il destinatario lo riceve successivamente.
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
È richiamata in relazione alla scissione degli effetti della notificazione. La Corte di cassazione ne ha applicato il principio anche al procedimento impositivo, escludendo la decadenza dell'Amministrazione.
Cass. SS.UU. n. 25506/2006 e Cass. n. 12308/2017
Il carattere edificabile del terreno non dipende dalla presenza di un piano particolareggiato o di altro strumento attuativo equivalente, ma dall'inserimento nel piano regolatore generale.
Ai fini della stima fiscale, l'edificabilità può essere rilevante già quando il terreno è incluso nel piano regolatore generale. L'assenza di strumenti attuativi non esclude l'edificabilità, ma incide sulla quantificazione concreta del valore venale.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati a mezzo posta, il termine di decadenza dell'Amministrazione è normalmente rispettato se l'atto è stato spedito entro la scadenza; la ricezione successiva non determina di per sé la decadenza.
- Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove, delle perizie o del valore economico di un bene: tali apprezzamenti spettano al giudice di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali dedotti correttamente e in modo specifico.
- Un errore materiale o un refuso nella parte narrativa della sentenza non comporta nullità se il dispositivo e la motivazione complessiva mostrano con chiarezza quale sia stato l'oggetto effettivamente deciso.
- Se il giudice ha travisato il contenuto di un documento, occorre distinguere tra errore revocatorio, vizio motivazionale e violazione di legge: la scelta del corretto mezzo di impugnazione è decisiva.
- Ai fini della valutazione urbanistica e fiscale di un terreno, l'inserimento nel piano regolatore generale può essere sufficiente a conferire rilevanza edificatoria, anche senza piano particolareggiato; l'assenza di strumenti attuativi incide soprattutto sulla misura del valore.
- Quando una censura riguarda un vizio di motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto decisivo trascurato o la contraddizione specifica, rispettando i requisiti formali applicabili al periodo processuale interessato.
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