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Sentenza

Sentenza n. 256/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico e conseguente scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’aggiudicazione ottenuta nella procedura per il servizio di trasporto scolastico e sorveglianza degli alunni per gli anni scolastici 2026-2029. L’Amministrazione aveva ritenuto non comprovato il requisito speciale di capacità tecnica concernente la disponibilità di un mezzo con almeno quaranta posti e alimentazione alternativa, poiché la ricorrente aveva prodotto una scrittura privata di usufrutto datata 1 dicembre 2025 senza ulteriore documentazione attestante la data certa, l’immatricolazione a uso proprio, l’assicurazione, i pagamenti o gli interventi di manutenzione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che il contratto di usufrutto e l’autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 erano sufficienti a comprovare la disponibilità giuridica del mezzo, secondo il principio del risultato e il favor partecipationis. Con il secondo motivo ha sostenuto che la documentazione ulteriore richiesta riguardava la disponibilità materiale e gli adempimenti della fase esecutiva, non un requisito di partecipazione. Con il terzo motivo, subordinato, ha contestato la lex specialis ove interpretata nel senso di imporre tale documentazione, deducendone la sproporzione e l’effetto preclusivo della partecipazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi e assorbendo le ulteriori censure. La lex specialis richiedeva la proprietà o disponibilità dei mezzi mediante specifici titoli giuridici, tra cui l’usufrutto; pertanto, la nozione di disponibilità doveva essere intesa come disponibilità giuridica. La ricorrente aveva prodotto un contratto di usufrutto relativo al veicolo richiesto, stipulato il 1 dicembre 2025, nonché un’autocertificazione di disponibilità. Tali elementi erano idonei a dimostrare il requisito, poiché il contratto rientrava tra i titoli previsti dalla disciplina di gara, la sua autenticità non era stata contestata e l’usufrutto di beni mobili registrati è soggetto a libertà di forma, mentre la trascrizione ha efficacia dichiarativa. Inoltre, essendo il contratto allegato all’offerta, esso era necessariamente anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata al 14 gennaio 2026. La documentazione ulteriore richiesta dalla Provincia non era prevista dalla legge di gara né da una disposizione normativa e riguardava profili funzionali all’esecuzione del servizio, non alla dimostrazione della disponibilità giuridica del mezzo ai fini della partecipazione. La richiesta era quindi ultronea e contraria ai principi di risultato, favor partecipationis e proporzionalità. Sono stati annullati gli atti impugnati, con ripristino ex tunc dell’originaria aggiudicazione. Non è stato disposto il subentro, poiché la commessa non era stata contrattualizzata. La Provincia di Potenza è stata condannata al pagamento di 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento d’ufficio in autotutela

    L’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione è stato annullato perché fondato sull’erronea esclusione della ricorrente per una carenza documentale non richiesta dalla lex specialis e non necessaria a comprovare il requisito di partecipazione.

  • d.P.R. 445/2000

    autocertificazione di disponibilità del mezzo

    L’autocertificazione, unitamente al contratto di usufrutto prodotto, costituisce elemento probatorio idoneo a comprovare la disponibilità giuridica del mezzo, in assenza di contestazioni sull’autenticità del titolo.

  • art. 2683 c.c.

    la trascrizione nei pubblici registri è rilevante soltanto a fini dichiarativi

    Per l’usufrutto su beni mobili registrati, la trascrizione non è condizione di validità del contratto, sicché il titolo contrattuale può comprovare la disponibilità giuridica del mezzo anche senza ulteriore documentazione pubblicitaria.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede la disponibilità di un bene mediante titoli giuridici tipizzati, la disponibilità deve essere verificata in senso giuridico e può essere comprovata dal titolo contrattuale previsto dalla disciplina di gara, senza imporre documentazione ulteriore non prevista dal bando o dalla legge.
  • La produzione, unitamente all’offerta, di una scrittura privata di usufrutto datata anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione e accompagnata da un’autocertificazione di disponibilità può essere sufficiente a dimostrare il possesso del requisito tecnico, se l’Amministrazione non contesta l’autenticità del contratto.
  • La trascrizione dell’usufrutto su beni mobili registrati ha efficacia dichiarativa e non costituisce, di per sé, requisito di validità del contratto o condizione necessaria per comprovare la disponibilità giuridica del bene in una procedura di gara.
  • La stazione appaltante non può subordinare la comprova di un requisito di partecipazione alla produzione di documenti non richiesti dalla lex specialis, quali assicurazioni, pagamenti, manutenzioni o documentazione relativa all’uso del mezzo, quando tali elementi attengono esclusivamente alla fase di esecuzione del contratto.
  • L’imposizione di adempimenti documentali ultronei rispetto a quelli necessari per comprovare la disponibilità giuridica del bene contrasta con i principi di risultato, favor partecipationis e proporzionalità e può viziare l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione fondato sulla loro mancata produzione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoAutotutela
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

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