Cassazione Civile, Sentenza n. 33368/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la vendita immobiliare del 27 aprile 2012 chiedendone la nullità o, in subordine, l'annullamento per dolo o la risoluzione per inadempimento in quanto il prezzo sarebbe stato pagato in contanti e non con assegni e cambiali indicati nel rogito; lamentava inoltre la mancata restituzione del prezzo da parte del procuratore venditore (Internicola) e chiedeva la condanna di quest'ultimo a restituire euro 120.000,00 incassati dagli acquirenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Pollarà, confermando le decisioni di merito: il contratto di compravendita non è nullo per la presunta violazione delle norme antiriciclaggio (tale violazione comporta sanzioni amministrative ma non la nullità del negozio); il pagamento in contanti, accertato tramite ricevute e titoli, valeva ad estinguere il debito verso il venditore quando il procuratore aveva il potere di incassare; non sono stati provati dolo o collusione tra procuratore e acquirenti che giustifichino l'annullamento; la lettera inviata dall'avvocato della Pollarà non ha efficacemente revocato la procura. Di conseguenza le domande principali contro gli acquirenti sono state respinte e resta impregiudicata la condanna (già pronunciata in primo grado e confermata in appello) dell'Internicola al pagamento dell'importo incassato.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1418
La Corte ha ritenuto che la violazione delle norme antiriciclaggio, sanzionata amministrativamente, non comporti automaticamente la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418
d.lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio)
La violazione delle disposizioni antiriciclaggio può essere sanzionata amministrativamente, ma non incide per se' sulla validità del negozio giuridico concluso
Codice di procedura civile, art. 167
La Corte ha affermato che l'avvenuto pagamento del prezzo costituisce una difesa che il giudice deve tener conto se provata, senza che necessariamente si configuri un'eccezione riconvenzionale
Codice civile, art. 1197
Richiamato in relazione alla possibilità di estinzione del debito mediante modalità differenti da quelle pattuite e alla valutazione della data/efficacia del pagamento
Codice civile, artt. 1389 e 1394 e correlati (rappresentanza)
La procura conferiva ampi poteri al procuratore incluso quello di incassare e quietanzare; gli atti e le ricevute compiuti dal procuratore nell'ambito dei poteri risultano opponibili alla mandante salvo prova contraria
Codice civile, art. 2726
Richiamato a proposito delle limitazioni alla testimonianza, la Corte ha ritenuto ammissibile la deposizione del padre dell'acquirente perche' non provato un interesse impeditivo
Codice civile, art. 1199 (titoli di credito) e norme sulla cambiale
La produzione degli effetti cambiari in originale e delle relative girate, ove coerenti, costituisce prova dell'avvenuto pagamento; l'eventuale disconoscimento delle firme richiede prova e non si traduce automaticamente in inutilizzabilità
Codice civile, art. 1722 e connessi (procura e rappresentanza)
La procura non si estingue automaticamente con la sottoscrizione del contratto se contiene il potere di incassare il prezzo: il procuratore resta abilitato fino all'incasso
Massime di principio
- La violazione di norme antiriciclaggio o il pagamento in contanti oltre soglie previste può comportare sanzioni amministrative ma non determina automaticamente la nullità del contratto di compravendita
- Se un procuratore ha il potere espresso di incassare il prezzo, il pagamento effettuato dagli acquirenti al procuratore, anche con modalità diverse da quelle indicate nel rogito, è opponibile al mandante salvo prova di dolo o di simulazione
- L'avvenuto pagamento estintivo del debito costituisce una mera difesa che il giudice deve valutare se adeguatamente provata: non sempre assume la natura di eccezione riconvenzionale
- La revoca della procura va comunicata e manifestata dalla mandante secondo le forme idonee; una lettera sottoscritta solo dal legale non produce automaticamente la cessazione efficace della procura nei confronti dei terzi
- Le ricevute e i titoli cambiari prodotti in originale e le relative girate hanno forte valenza probatoria; il disconoscimento di firme richiede elementi concreti e prova per essere accolto
- Per ottenere l'annullamento o la nullità di un negozio per dolo o conflitto di interessi occorrono prove specifiche e gravi indizi; la mera incongruità del prezzo o negligenza del procuratore non bastano
- Le sanzioni amministrative previste per comportamenti illeciti nominati dalla legge non sostituiscono, in generale, i rimedi civilistici: il giudice valuta separatamente la validità del negozio e le eventuali responsabilità del procuratore
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