Ordinanza n. 39/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Comune di Castrocielo, Sportello Unico per l'Edilizia, prot. n. 12467/25 del 04.12.2025 avente oggetto “DIFFIDA E DIVIETO ASSOLUTO DI INIZIO/PROSECUZIONE LAVORI” , con specifico riferimento a quanto disposto al punto 5.1 “5.1 Divieto Assoluto - È fatto DIVIETO ASSOLUTO di dare inizio o proseguire qualsiasi lavorazione edilizia riconducibile alla CILA n. 8499/25 del 13.08.2025 fino alla formale conclusione del procedimento di accertamento avviato con prot. 2720 del 13/03/2025 unitamente e per quanto premesso al punto 1.2 e motivato al punto 3.1; per la conseguente DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente alla esecuzione dei lavori oggetto della CILA 8499/25, per intervento finanziato ai sensi del Bando Imprese Borghi PNRR M1C3 investimento 2.1 CUP: C85H24002580008; Con vittoria di spese e competenze, in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida e divieto assoluto di inizio o prosecuzione dei lavori riconducibili alla CILA per la realizzazione di una pergola bioclimatica destinata a sala ricettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Castrocielo che gli vietava di iniziare o proseguire qualsiasi lavorazione edilizia riconducibile alla CILA, fino alla conclusione di un procedimento comunale di accertamento relativo a presunte irregolarità edilizie e urbanistiche. Ha chiesto anche la declaratoria del diritto all'esecuzione dei lavori, finanziati nell'ambito del Bando Imprese Borghi PNRR. Dal testo emergono numerose diffide rivolte dal ricorrente per ottenere la conclusione del procedimento presupposto, non ancora definito. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il rischio di perdita del finanziamento, ottenendo da Invitalia una proroga per il completamento dell'intervento fino al 23 aprile 2026, non ulteriormente prorogabile. La questione cautelare si colloca nel contesto già esaminato da una precedente sentenza del TAR, secondo cui l'accertamento comunale costituirebbe una sub-fase endoprocedimentale, accessoria e strumentale rispetto a un procedimento principale di competenza della Provincia di Frosinone, senza autonoma effusione provvedimentale del Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e sospeso il provvedimento comunale di diffida e divieto dei lavori, ravvisando un danno grave e irreparabile connesso, in particolare, al termine non ulteriormente prorogabile del 23 aprile 2026 per il completamento dell'intervento finanziato dal PNRR. La sospensione è stata disposta ai fini indicati in motivazione e non costituisce anticipazione della decisione di merito. Il Tribunale ha precisato che, qualora il ricorso nel merito sia respinto, resterà a carico del ricorrente la rimozione della pergola bioclimatica. Ha fissato l'udienza pubblica del 28 maggio 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare. Ha inoltre disposto la comunicazione dell'ordinanza alla Provincia di Frosinone e al dirigente provinciale competente, per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di esecuzione di lavori può essere sospeso quando la sua immediata applicazione espone il destinatario a un danno grave e irreparabile, adeguatamente correlato alla perdita imminente e non recuperabile di un finanziamento pubblico e alla scadenza del termine per completare l'intervento.
- La sospensione cautelare dell'atto che consente la prosecuzione dei lavori non anticipa la decisione sul merito: il giudice può subordinare gli effetti pratici della misura alla futura eventuale rimozione dell'opera, a spese del ricorrente, qualora il ricorso sia successivamente respinto.
- Quando un'attività di accertamento comunale è configurata come segmento endoprocedimentale, accessorio e strumentale rispetto a un procedimento principale attribuito a un'altra amministrazione, l'amministrazione titolare del procedimento principale resta responsabile della sua conclusione e deve utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per coordinarne tempestivamente lo svolgimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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