Sentenza n. 1177/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento con cui veniva respinta la richiesta di convocazione, datato 8 settembre 2025 e notificato al difensore in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’8 settembre 2025 di rigetto della richiesta di convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana aveva negato la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno, motivando il diniego con la mancata presentazione allo sportello nei termini di legge, nonostante l’ingresso nel territorio nazionale fosse avvenuto il 29 marzo 2023. Il ricorso è stato notificato e diretto esclusivamente al Ministero dell’Interno e all’Ufficio Territoriale del Governo Trapani, anziché all’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana, individuato dal giudice come amministrazione corretta. Nonostante l’avviso contenuto nell’ordinanza cautelare del 17 dicembre 2025 circa possibili profili di inammissibilità, il difensore non ha provveduto successivamente a ricostituire il contraddittorio mediante notifica all’amministrazione effettivamente competente, né a sanare il difetto di notifica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di convocazione. La declaratoria è stata motivata dall’erronea evocazione dell’amministrazione resistente: il provvedimento impugnato proveniva dall’Assessorato della Famiglia della Regione Siciliana, mentre il ricorso era stato notificato al Ministero dell’Interno e all’Ufficio Territoriale del Governo Trapani. Il Collegio ha inoltre rilevato che il difensore non aveva sanato il difetto di notifica e non aveva ricostituito il contraddittorio neppure dopo l’ordinanza cautelare che aveva segnalato il possibile vizio, impedendo così ogni valutazione sulla rimessione in termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio con declaratoria di inammissibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della pronuncia definitiva e della definizione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il suo avviso è stato utilizzato per segnalare alle parti i possibili profili di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere notificato all’amministrazione effettivamente autrice del provvedimento impugnato; l’evocazione di un’amministrazione diversa determina l’inammissibilità del ricorso quando il contraddittorio non venga successivamente regolarizzato.
- L’avviso del giudice circa possibili profili di inammissibilità impone alla parte interessata di attivarsi tempestivamente per sanare il difetto di notifica e ricostituire il contraddittorio; l’omessa regolarizzazione preclude la valutazione di una rimessione in termini.
Come è indicizzato
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