Cassazione Penale, Sentenza n. 2667/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), sostenendo che la corte d'appello, pur escludendo la circostanza aggravante ai sensi dell'art. 625, co.1, n.7 c.p., avrebbe preso a riferimento una pena-base superiore a quella fissata dal giudice di primo grado; deduce inoltre vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62, n.4 c.p. (danno di speciale tenuità) e art. 4, co.3, L. 110/1975 (fatto di lieve entità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione del divieto di reformatio in peius perché la corte d'appello è partita da una pena-base (9 mesi e 200 euro) inferiore a quella di primo grado (1 anno e 200 euro) e, comunque, la pena finale risultante è stata complessivamente più favorevole al reo. Sui motivi relativi alle attenuanti, la Corte ha giudicato la doglianza generica e priva della specifica prova richiesta per dimostrare la speciale tenuità del danno (gli oggetti indicati: una torcia, un braccialetto e 1 euro), per cui non vi è carenza di motivazione censurabile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, co.1, n.2, c.p.
Circostanza aggravante relativa al furto contestato: usata nella quantificazione originaria della pena per il reato di furto aggravato.
art. 625, co.1, n.7, c.p.
Circostanza aggravante originariamente contestata e poi esclusa dalla corte d'appello; l'esclusione è centrale nella discussione sul divieto di reformatio in peius.
art. 597, co.3 e co.4, c.p.p.
Principio del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può peggiorare la posizione del solo appellante. Tuttavia, giurisprudenza interpretativa consente talune modifiche nella quantificazione purché la pena finale sia comunque più favorevole rispetto a quella determinata con la circostanza aggravante.
art. 62, n.4, c.p.
Circostanza attenuante relativa al danno di speciale tenuità: la sua applicazione richiede prova specifica della rilevanza minima del danno; la corte ha ritenuto la richiesta generica e priva di elementi probatori.
art. 4, co.3, L. 110/1975
Rimedio attenuante per il fatto di lieve entità: anche questa circostanza richiede valutazione e prova adeguata; non è stata riconosciuta per mancanza di elementi concreti a supporto.
art. 616, c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius tutela il solo appellante e impedisce al giudice d'appello di peggiorarne la posizione; tuttavia, se l'appello del reo è accolto relativamente a un'aggravante, il giudice d'appello può comunque ricalcolare la pena a condizione che la pena finale resti più favorevole rispetto a quella determinata con l'aggravante.
- Il ricorrente che invoca circostanze attenuanti deve formulare deduzioni specifiche e fornire elementi di fatto idonei a provare la tenuità del danno o la lieve entità del fatto; deduzioni meramente genericose sono inammissibili e non possono fondare un vizio di motivazione.
- La corte d'appello può partire da una pena-base diversa da quella del primo grado purché non ricada nel divieto di reformatio in peius: l'elemento determinante è il confronto tra la pena finale effettivamente inflitta e quella che sarebbe derivata dal mantenimento dell'aggravante.
- La valutazione della speciale tenuità richiede considerazione del valore economico, della natura dei beni e del contesto: oggetti di modico valore (es. torcia, braccialetto, 1 euro) possono essere rilevanti ma non bastano da soli se l'imputato non fornisce prove adeguate.
- La parte soccombente è normalmente condannata alle spese processuali; in cassazione il rigetto del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
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