Sentenza del 23/01/2019 n. 1775 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Ricorso e introduzione - Atto di appello proposto da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - Necessità autorizzazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per la mancata allegazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre contestato l'annullamento del recupero a tassazione degli interessi attivi maturati su somme ricevute da enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, sostenendo che tali interessi fossero imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha stabilito che, dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali e il trasferimento ad esse delle funzioni e dei rapporti giuridici già facenti capo al Ministero delle finanze, non è più necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per proporre appello. Ha inoltre affermato che gli interessi maturati su somme depositate, anche se provenienti da finanziamenti pubblici vincolati, sono imponibili quando il destinatario utilizza direttamente le somme e non gestisce un fondo rotativo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevedeva che gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio fossero previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale.
La disposizione non è più applicabile, dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, agli appelli proposti dalle Agenzie stesse, che possono impugnare autonomamente le sentenze sfavorevoli.
Art. 57, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Ha istituito le Agenzie fiscali, trasferendo ad esse funzioni, rapporti giuridici, poteri e competenze già spettanti ai dipartimenti e agli uffici del Ministero delle finanze.
Le Agenzie fiscali sono legittimate a proporre appello senza la preventiva autorizzazione prevista per i precedenti uffici ministeriali.
D.M. 28 dicembre 2000 del Ministero dell'economia
Ha reso operativa la disciplina relativa al trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali, determinando il superamento della necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Artt. 6 e 44, comma 1, lett. a), TUIR
Gli interessi attivi derivanti da depositi bancari costituiscono redditi da capitale imponibili, indipendentemente dalla provenienza pubblica delle somme depositate, salvo una specifica esenzione prevista dalla legge.
Art. 72, già art. 86, TUIR
È stato richiamato in relazione alla qualificazione fiscale degli interessi attivi e alla loro rilevanza nella determinazione del reddito imponibile.
Art. 1813 c.c.
È stato richiamato in relazione alla natura del finanziamento, senza che la qualificazione civilistica delle somme come finanziamento ne escluda automaticamente l'imponibilità degli interessi prodotti.
Massime di principio
- Dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, l'Agenzia può proporre autonomamente appello contro le sentenze tributarie sfavorevoli: non è normalmente necessaria la vecchia autorizzazione prevista per gli uffici periferici ministeriali.
- La provenienza pubblica o la destinazione vincolata delle somme depositate non rende automaticamente esenti gli interessi bancari maturati su tali somme.
- Gli interessi sono imponibili quando il soggetto destinatario utilizza direttamente le risorse per realizzare opere e non agisce come gestore di un fondo rotativo destinato alla restituzione delle somme.
- Per escludere la tassazione di interessi o altri proventi occorre individuare una specifica norma di esenzione applicabile; la sola natura pubblica del finanziamento o il vincolo di destinazione non sono sufficienti.
- La cassazione con rinvio non definisce definitivamente tutti gli aspetti sostanziali della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare l'appello e le ulteriori questioni ancora pendenti.
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