Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società locatrice aveva concesso in locazione, con una serie di contratti stipulati tra il 1998 e il 2012, alcuni immobili di sua proprietà a una società poi fallita. Quest'ultima era divenuta morosa nei canoni dal 2015. La locatrice, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per i canoni maturati in costanza di concordato preventivo, in prededuzione e con privilegio; il giudice delegato aveva respinto la domanda, ma il tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione ex art. 98 l.fall., ammettendo il credito in prededuzione per una somma inferiore a quella richiesta. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il tribunale respinto l'eccezione di genericità e indeterminatezza dei contratti di locazione, sostenendo che mancassero gli elementi identificativi degli immobili, gli indirizzi delle singole unità, una corretta quantificazione dei canoni e che vi fosse una sostanziale comunanza di interessi tra locatore e conduttore; (2) violazione degli artt. 1418, 1325 n. 3, 1346 c.c. e dell'art. 19, comma 15, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, per avere ritenuto determinato l'oggetto dei contratti nonostante l'asserita mancanza dei dati catastali; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1394, 1395 c.c. nonché omesso esame di elementi decisivi, per avere escluso un conflitto di interessi tra i rappresentanti delle società e tra i membri delle rispettive compagini sociali, negando l'annullabilità dei contratti; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per l'errata liquidazione delle spese. Si è costituita la locatrice con controricorso; è intervenuta inoltre una società assuntore del concordato fallimentare della debitrice, ma l'intervento è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del soggetto intervenuto quale successore a titolo particolare, rilevando che nel giudizio di cassazione l'intervento è ammesso solo in casi limitati che qui non ricorrevano. Quanto al ricorso, la Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, a fronte di accertamenti già compiuti dal tribunale e adeguatamente motivati. In particolare, ha affermato che le doglianze sulla genericità dei contratti, sulla determinabilità dell'oggetto e sul conflitto di interessi riguardavano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche, diverse dalla mera contestazione dell'apprezzamento delle prove. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso è ammesso solo nei limiti in cui la precedente costituzione del dante causa non abbia già riguardato il diritto oggetto di cessione; in difetto, l'intervento è inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda fatti decisivi e non mere argomentazioni difensive; non consente di rimettere in discussione il merito degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può mascherare una critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non rileva la mera diversa valutazione delle prove dedotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento quando imposto dalla legge; non è denunciabile la semplice censura per cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto per difetto di determinazione dell'oggetto; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è inammissibile.

  • art. 1325 n. 3 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al requisito dell'oggetto del contratto; la Corte considera la doglianza come diretta al merito.

  • art. 1346 c.c.

    La determinabilità dell'oggetto del contratto è accertamento riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 19, comma 15, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010

    È richiamato per l'obbligo di indicare i dati catastali nei contratti di locazione; la Corte osserva che alcuni contratti erano anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 1394 c.c.

    Richiamato per sostenere il conflitto di interessi; la Corte ribadisce che il conflitto va verificato in concreto con riferimento al singolo atto.

  • art. 1395 c.c.

    Richiamato per la medesima eccezione di annullabilità per conflitto di interessi; la verifica è rimessa al giudice di merito e deve essere concreta.

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale utilizzata per l'opposizione allo stato passivo del credito della locatrice.

  • art. 101 l.fall.

    Norma richiamata per la domanda di insinuazione al passivo del credito della locatrice.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese; il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 2764 c.c.

    Richiamato dalla parte resistente a fondamento del privilegio sui canoni di locazione insinuati al passivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano soltanto a una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per veicolare argomentazioni difensive o per contestare il peso attribuito dal giudice agli elementi probatori; occorre un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consiste nel lamentare una valutazione delle prove ritenuta errata, ma solo nell'uso di prove non acquisite, nell'attribuzione di valore legale diverso da quello previsto o nella falsa applicazione di regole legali di valutazione della prova.
  • La determinabilità dell'oggetto del contratto è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità può essere censurata solo per vizi motivazionali nei limiti rigorosi consentiti dal sistema.
  • Il conflitto di interessi ai fini dell'annullabilità del contratto va accertato in concreto e con riferimento al singolo atto, non in termini astratti o ipotetici.
  • Nel giudizio di cassazione l'intervento del successore a titolo particolare è ammesso solo nei limiti in cui non sia già intervenuta una costituzione del dante causa sul medesimo diritto controverso; altrimenti l'intervento è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLocazione commerciale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.