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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28941/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace che aveva ritenuto non provata la responsabilità di Bruno Alfonso per le lesioni inferte a Gammarò il 5 aprile 2016. Il motivo dedotto era la violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali (art.125 e 192 c.p.p.) e, più in generale, la carenza di motivazione: la sentenza di primo grado avrebbe fornito una motivazione apparente, meramente assertiva e non avrebbe illustrato il percorso logico-giuridico (secondo i requisiti dell'art.546, comma 1, lett. e) c.p.p.) che ha portato all'assoluzione, senza spiegare in modo puntuale perché le dichiarazioni della persona offesa non fossero riscontrate dagli altri elementi probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla motivazione. Ha rilevato che il Giudice di Pace ha esposto le fonti di prova in modo apodittico e senza spiegare le ragioni del mancato riscontro della persona offesa, violando i requisiti di motivazione richiesti per l'assoluzione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace appartenente allo stesso ufficio (Giudice di Pace di Corigliano Rossano).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente il ricorso per cassazione per vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali; qui invocato dal Procuratore Generale per censurare la motivazione apparente della sentenza di assoluzione.

  • Codice di procedura penale

    Norma sulla valutazione delle prove e sulle modalità di assunzione della prova; richiamata nel ricorso come norma processuale la cui inosservanza avrebbe influito sulla decisione.

  • Codice di procedura penale

    Norma sul principio del giudizio motivato e sulle indicazioni richieste nella motivazione delle decisioni; citata in relazione alla insufficientemente argomentata motivazione del Giudice di Pace.

  • Codice di procedura penale

    art. 546, comma 1, lett. e)

    Stabilisce i requisiti che la motivazione deve avere, in particolare per le decisioni assolutorie, rendendo necessario che emerga il percorso logico-giuridico che giustifica l'assoluzione; la Corte l'ha richiamata per affermare l'insufficienza della motivazione di primo grado.

  • Codice di procedura penale

    art. 530, comma finale (cpv)

    Riguarda la formula di assoluzione; la sentenza impugnata ha adottato l'assoluzione ai sensi di tale disposizione, ma senza motivazione adeguata.

  • D.Lgs. n. 274/2000

    Disciplina il potere d'impugnazione del pubblico ministero contro le sentenze del Giudice di Pace e l'iter applicabile; la Corte l'ha richiamata per confermare la legittimazione del Procuratore Generale a proporre il ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale

    Usata come criterio per individuare il giudice di rinvio: in mancanza di norma specifica, il giudice di rinvio è un giudice equiordinato appartenente allo stesso ufficio, sicché il nuovo giudizio è stato rinviato ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze inappellabili del Giudice di Pace, comprese le assoluzioni, sollevando anche vizi di motivazione (art.606 c.p.p.).
  • Per una pronuncia assolutoria il giudice deve assicurare una motivazione completa: indicare il percorso logico-giuridico e spiegare perché le prove non sono ritenute idonee a sostenere la condanna (requisiti di cui all'art.546, comma 1, lett. e)). Motivazioni meramente assertive o sommative sono suscettibili di annullamento.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa richiede uno specifico e puntuale confronto con gli altri elementi probatori; dire che una testimonianza "non è riscontrata" senza spiegare il perché non è sufficiente.
  • Se la Cassazione annulla con rinvio una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il nuovo giudizio va assegnato a un altro giudice equiordinato dello stesso ufficio, per assicurare imparzialità e rispetto del principio del giudice naturale.
  • In situazioni simili conviene che il giudice di merito espliciti dettagliatamente le ragioni del convincimento (o del mancato convincimento), soprattutto quando la decisione si fonda su contrastanti dichiarazioni testimoniali; in mancanza, la decisione è vulnerabile a cassazione per vizio di motivazione.

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