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Sentenza

Sentenza n. 13963/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 21/11/2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 04/11/2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, motivato sulla base di pregiudizi penali a carico del coniuge e del figlio della richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su plurime notizie di reato e pregiudizi penali a carico del coniuge e del figlio maggiore, riguardanti furto, minaccia, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, rissa, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza con incidente stradale. La ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 91/1992, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e carenza di motivazione per mancata considerazione della propria integrazione sociale e familiare, del ruolo di casalinga e madre, della propria stabile occupazione e del fatto che il coniuge avrebbe conseguito la cittadinanza italiana. L’Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio discrezionale e prognostico dell’Amministrazione. I precedenti e le notizie di reato a carico dei familiari sono stati considerati, non come imputazione alla ricorrente della responsabilità penale altrui, ma come elementi storici e indicatori della significatività del nucleo familiare e della possibile integrazione della richiedente nella comunità nazionale. Il giudizio deve essere globale e sintetico, considerando pluralità, natura, periodicità e reiterazione degli episodi, nonché la loro incidenza sui valori fondamentali della convivenza civile. Il TAR ha ritenuto particolarmente significativo il precedente del figlio relativo alla guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, valutabile quale indice di scarsa assimilazione dei valori della vita e dell’incolumità altrui, anche indipendentemente dall’entità delle conseguenze concretamente verificatesi. È stata ritenuta sufficiente la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento, trattandosi di atto plurimotivato; pertanto, anche l’eventuale illegittimità di altra motivazione non avrebbe determinato l’annullamento del diniego. Il fatto che il coniuge avesse eventualmente acquisito la cittadinanza italiana non è stato ritenuto decisivo, poiché i comportamenti contestati conservano valore storico-indiziario ai fini della valutazione del nucleo familiare. La stabile residenza, l’occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità della ricorrente sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti necessari, ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza. Il requisito della residenza decennale è stato interpretato anche in senso qualitativo, quale periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare un comportamento privo di mende e la piena adesione ai valori costituzionali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza legale decennale presuppone non soltanto il dato quantitativo della durata della residenza, ma anche una valutazione qualitativa della condotta dell’aspirante e della sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata dall’Amministrazione prima dell’adozione del diniego; la ricorrente non ha presentato osservazioni.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La regolare permanenza e l’integrazione minima richiesta per l’ingresso e il soggiorno dello straniero costituiscono condizioni ordinarie, non sufficienti da sole per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La non pericolosità e la regolarità del soggiorno sono state considerate requisiti ordinari collegati al mantenimento del titolo di soggiorno, ma non equivalgono alla prova dell’adeguata assimilazione dei valori della comunità nazionale.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    La guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta un fatto storicamente significativo e valutabile quale indicatore della scarsa considerazione per la vita e l’incolumità altrui, ai fini del giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza.

  • art. 187 d.lgs. 285/1992

    Il riferimento alla disciplina della guida sotto l’effetto di sostanze è stato richiamato nel contesto del crescente disvalore attribuito ai reati stradali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l’Amministrazione può formulare un giudizio prognostico complessivo sulla personalità e sull’affidabilità del richiedente, considerando anche condotte e pregiudizi penali riferibili ai componenti del suo nucleo familiare, purché tali elementi siano utilizzati come indicatori del contesto familiare e dell’integrazione nella comunità, e non come attribuzione al richiedente della responsabilità penale altrui.
  • La valutazione dei precedenti rilevanti ai fini della cittadinanza non deve essere atomistica, ma deve considerare globalmente natura, pluralità, periodicità, reiterazione e reciproca relazione degli episodi, con particolare riguardo alla loro incidenza sui valori fondamentali della convivenza civile e della sicurezza pubblica.
  • La guida in stato di ebbrezza con incidente stradale può essere valutata, anche senza una nuova imputazione sanzionatoria e indipendentemente dall’entità del danno concretamente verificatosi, come indicatore della scarsa assimilazione dei valori della vita e dell’incolumità altrui nell’ambito del giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza.
  • Il requisito della residenza legale decennale previsto per la concessione della cittadinanza ha una dimensione sia quantitativa sia qualitativa: il periodo di residenza costituisce anche un periodo di osservazione nel quale l’interessato deve dimostrare una condotta priva di mende e una piena adesione ai valori costituzionali fondamentali.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerlo da sola, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a giustificare il rigetto dell’impugnazione; l’eventuale illegittimità delle altre motivazioni non determina l’annullamento dell’atto.
  • La stabile residenza, l’occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità costituiscono condizioni necessarie e ordinarie dello straniero regolarmente soggiornante, ma non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti qualitativi richiesti per la concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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