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Sentenza

Sentenza n. 1401/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, della determinazione del Servizio di Polizia Locale n. 38 del 19.01.2026, avente ad oggetto “Aggiudicazione accordo quadro multilotto per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di como ed attività ad esso funzionali” Lotto 1 Italia CIG B879CC61B7 e Lotto 2 estero CIG B879CC728A, limitatamente alla parte in cui sono state assunte le decisioni cui all’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; - della nota del servizio di Polizia Locale del 27.01.2026, prot. 15414, avente ad oggetto “Procedura di gara europea per l’affidamento in accordo quadro multilotto del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di Como ed attività ad esso funzionali (LOTTO 2 - Gestione atti sanzionatori per accertamenti a carico di veicoli e/o cittadini residenti all’estero - CIG B879CC728A), riscontro alla richiesta prot. 14827/2026”; - ove necessario, della comunicazione trasmessa dal Comune tramite Sintel in data 18.12.2025; - degli atti presupposti e conseguenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti

Giustizia amministrativa202600385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisioni sull'oscuramento delle offerte tecniche contenute nel provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 e successivi atti relativi all'ostensione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nel lotto 2 di una procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla gestione degli atti sanzionatori della polizia locale, ha impugnato precauzionalmente, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, le decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento delle offerte tecniche. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, nonché illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. La doglianza riguardava in particolare la pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria in una versione quasi integralmente oscurata, nonostante il RUP avesse ritenuto inammissibili gli oscuramenti generalizzati e avesse acquisito dalle concorrenti versioni con oscuramenti limitati e puntualmente motivati. Sono stati inoltre contestati l'iniziale mancata pubblicazione degli allegati ai verbali di gara e il differimento dell'ostensione delle parti oscurate. Nel corso del giudizio, il Comune ha trasmesso alla ricorrente le offerte tecniche con i minori oscuramenti; la ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo l'improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto che la ricorrente aveva ricevuto la copia dell'offerta tecnica della controinteressata recante i minori oscuramenti e che, pertanto, era venuta meno l'utilità concreta e attuale della decisione sulle censure relative all'oscuramento. Il Collegio non ha esaminato nel merito le violazioni dedotte. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e del fatto che le offerte con minori oscuramenti erano state pubblicate soltanto dopo la scadenza del termine previsto per l'impugnazione delle decisioni sull'accesso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    È indicato come fondamento dell'impugnazione delle decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento delle offerte e del relativo termine di impugnazione.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

    solo dopo il decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al co. 4, la stazione appaltante può procedere a comunicare, tramite Pad, l'ostensione delle parti delle offerte di cui è stato richiesto l'oscuramento ove ritenga insussistenti le ragioni di segretezza

    Il Comune ha richiamato la disposizione per giustificare il differimento dell'ostensione delle parti oscurate fino alla scadenza del termine per impugnare le decisioni sull'accesso.

  • art. 35 d.lgs. n. 36/2023

    La norma è stata invocata dalla ricorrente insieme all'art. 36 quale disciplina dell'accesso agli atti e della tutela della riservatezza nelle procedure di affidamento.

  • art. 71 d.lgs. n. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta nella quale si è svolta la gara.

  • art. 108 d.lgs. n. 36/2023

    Disciplina il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato per contestare le decisioni sull'oscuramento delle offerte di gara, la stazione appaltante trasmette al ricorrente le versioni delle offerte recanti i minori oscuramenti, viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il ricorrente prende atto della sopravvenienza.
  • La pubblicazione delle parti di un'offerta tecnica oggetto di richiesta di oscuramento può essere differita sino al decorso del termine per impugnare la decisione della stazione appaltante sull'accesso, secondo il meccanismo richiamato dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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