Sentenza n. 4181/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1666/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1666/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1666/2025 aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 agosto 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 9 marzo 2026, e tuttavia l'Amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, con le modalità indicate in motivazione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto necessario per poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto indicato dal TAR, la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le spese di adempimento dell'incarico e il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell'esecuzione di una sentenza non impugnata, la prova della sua definitività e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale recante una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'integrale adempimento e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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