Cassazione Civile, Ordinanza n. 06261/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello e confermato l'accoglimento, da parte della CTP di Milano, del ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per le annualità d'imposta 2005, 2006 e 2007, relativi al recupero a tassazione di un maggior reddito emerso da attività ispettiva avviata anche sulla base di informazioni acquisite dall'Amministrazione fiscale francese. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento della prima rata, e ha poi chiesto l'estinzione del giudizio per mancato diniego dell'Ufficio entro il termine previsto dalla disciplina di condono.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente. Ha rilevato che la domanda di definizione era stata presentata con il relativo versamento della prima rata e che non risultava notificato dall'Agenzia alcun diniego entro il termine di legge. Ha quindi preso atto del perfezionamento della definizione ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di sopravvenuta causa di inammissibilità/estinzione per effetto della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6, commi 6, 8 e 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b)
La definizione agevolata della controversia tributaria pendente si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; in mancanza di diniego dell'Ufficio entro il termine fissato, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b)
Richiamato come base normativa della definizione agevolata della lite tributaria pendente.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamato dalla Corte per la disciplina della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
L'estinzione del giudizio in Cassazione può essere dichiarata con ordinanza, quale forma ordinaria della decisione anche se pronunciata all'esito della pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 - quater
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la causa di improcedibilità/inammissibilità estingue il giudizio per effetto di una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La controversia tributaria pendente si estingue quando il contribuente documenti di aver presentato valida domanda di definizione agevolata e di aver effettuato il pagamento richiesto dalla legge, senza che risulti un diniego tempestivo dell'Amministrazione finanziaria.
- In sede di legittimità, l'intervenuta definizione agevolata della lite costituisce causa sopravvenuta che impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione può essere pronunciata con ordinanza, trattandosi della forma ordinaria prevista dall'art. 391 c.p.c.
- Quando la cessazione del processo deriva da una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
- rami
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