Sentenza n. 7059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 730/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 730/2026, che aveva dichiarato irricevibile l'appello per tardivo deposito e respinto l'istanza di rimessione in termini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., la sentenza che aveva dichiarato irricevibile il suo appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 4990/2025. L'appello, notificato l'8 maggio 2025, era stato depositato il 10 giugno 2025, oltre il termine; la ricorrente sosteneva che il ritardo fosse dipeso da impedimenti tecnici oggettivi e non imputabili. Deduceva che il giudice avesse omesso di percepire documenti già presenti nel fascicolo — ricevute PEC, schermate di sistema, attestazioni di professioniste e relazione tecnica — e avesse quindi assunto erroneamente che non fosse stata provata la causa non imputabile. Chiedeva la revocazione, la rimessione in termini e la prosecuzione dell'appello.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha escluso l'errore di fatto revocatorio: benché la sentenza impugnata non avesse elencato i documenti, la decisione sul mancato accoglimento della rimessione in termini presupponeva la valutazione della loro inidoneità a dimostrare l'impedimento. L'omesso esame o l'erronea valutazione di prove documentali integra, in via ordinaria, un errore di giudizio e non consente la revocazione, che non può diventare un terzo grado di giudizio. In ogni caso, i messaggi PEC relativi ai tentativi di deposito nella tarda serata del 9 giugno e nelle prime ore del 10 giugno 2025 attestavano errori del mittente, quali l'errata compilazione o la duplicazione dei moduli; non risultavano indizi gravi, precisi e concordanti di un malfunzionamento imputabile alla piattaforma. Non erano state depositate una relazione tecnica né un'attestazione di cancelleria sulle condizioni della piattaforma del Consiglio di Stato il 9 giugno 2025. Spese compensate di fatto, con nulla disposto, per la mancata costituzione delle controparti.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione non può essere accolta, in quanto l’omessa percezione della documentazione prodotta nel giudizio di appello è una mera asserzione di parte ricorrente.
La disposizione consente la revocazione nei limiti dei motivi previsti dalla legge; l'asserita mancata percezione di documenti, quando la decisione ne presuppone la valutazione, non prova un errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto non è ravvisabile nel caso in cui si assuma essere stato omesso l’esame di prove documentali prodotte ovvero si sia proceduto ad una erronea o incompleta valutazione delle medesime, traducendosi tali doglianze in una censura di errore di giudizio che esorbita dall'ambito dell’impugnazione per revocazione e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall'articolo 395 n. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio
L'omesso esame o la valutazione erronea o incompleta di documenti costituisce, di regola, errore di giudizio e non errore di fatto revocatorio; ammettere la revocazione per tali censure la trasformerebbe in un ulteriore grado di merito.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per censurare l'omesso esame, né l'erronea o incompleta valutazione, di prove documentali quando la doglianza investe in realtà il giudizio svolto dal giudice: ciò costituirebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.
- La mancata elencazione analitica, nella motivazione, di tutte le allegazioni e di tutte le prove acquisite non dimostra di per sé che il giudice non le abbia percepite o esaminate; la valutazione può risultare dal contenuto e dall'esito della decisione.
- Per ottenere la rimessione in termini a causa di impedimenti tecnici nel deposito telematico occorre fornire elementi idonei a dimostrare che il ritardo dipenda da una causa oggettiva non imputabile alla parte; ricevute che attestino errori del mittente non provano, da sole, un malfunzionamento della piattaforma.
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