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Sentenza

Sentenza n. 7059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 730/2026;

Giustizia amministrativa202602629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 730/2026, che aveva dichiarato irricevibile l'appello per tardivo deposito e respinto l'istanza di rimessione in termini

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., la sentenza che aveva dichiarato irricevibile il suo appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 4990/2025. L'appello, notificato l'8 maggio 2025, era stato depositato il 10 giugno 2025, oltre il termine; la ricorrente sosteneva che il ritardo fosse dipeso da impedimenti tecnici oggettivi e non imputabili. Deduceva che il giudice avesse omesso di percepire documenti già presenti nel fascicolo — ricevute PEC, schermate di sistema, attestazioni di professioniste e relazione tecnica — e avesse quindi assunto erroneamente che non fosse stata provata la causa non imputabile. Chiedeva la revocazione, la rimessione in termini e la prosecuzione dell'appello.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha escluso l'errore di fatto revocatorio: benché la sentenza impugnata non avesse elencato i documenti, la decisione sul mancato accoglimento della rimessione in termini presupponeva la valutazione della loro inidoneità a dimostrare l'impedimento. L'omesso esame o l'erronea valutazione di prove documentali integra, in via ordinaria, un errore di giudizio e non consente la revocazione, che non può diventare un terzo grado di giudizio. In ogni caso, i messaggi PEC relativi ai tentativi di deposito nella tarda serata del 9 giugno e nelle prime ore del 10 giugno 2025 attestavano errori del mittente, quali l'errata compilazione o la duplicazione dei moduli; non risultavano indizi gravi, precisi e concordanti di un malfunzionamento imputabile alla piattaforma. Non erano state depositate una relazione tecnica né un'attestazione di cancelleria sulle condizioni della piattaforma del Consiglio di Stato il 9 giugno 2025. Spese compensate di fatto, con nulla disposto, per la mancata costituzione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    La revocazione non può essere accolta, in quanto l’omessa percezione della documentazione prodotta nel giudizio di appello è una mera asserzione di parte ricorrente.

    La disposizione consente la revocazione nei limiti dei motivi previsti dalla legge; l'asserita mancata percezione di documenti, quando la decisione ne presuppone la valutazione, non prova un errore revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto non è ravvisabile nel caso in cui si assuma essere stato omesso l’esame di prove documentali prodotte ovvero si sia proceduto ad una erronea o incompleta valutazione delle medesime, traducendosi tali doglianze in una censura di errore di giudizio che esorbita dall'ambito dell’impugnazione per revocazione e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall'articolo 395 n. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio

    L'omesso esame o la valutazione erronea o incompleta di documenti costituisce, di regola, errore di giudizio e non errore di fatto revocatorio; ammettere la revocazione per tali censure la trasformerebbe in un ulteriore grado di merito.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per censurare l'omesso esame, né l'erronea o incompleta valutazione, di prove documentali quando la doglianza investe in realtà il giudizio svolto dal giudice: ciò costituirebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.
  • La mancata elencazione analitica, nella motivazione, di tutte le allegazioni e di tutte le prove acquisite non dimostra di per sé che il giudice non le abbia percepite o esaminate; la valutazione può risultare dal contenuto e dall'esito della decisione.
  • Per ottenere la rimessione in termini a causa di impedimenti tecnici nel deposito telematico occorre fornire elementi idonei a dimostrare che il ritardo dipenda da una causa oggettiva non imputabile alla parte; ricevute che attestino errori del mittente non provano, da sole, un malfunzionamento della piattaforma.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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