Sentenza del 22/03/2019 n. 8138 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
N. S.p.A. chiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate per il 1998, sostenendo di aver erroneamente omesso la deduzione delle quote di ammortamento finanziario relative ai maggiori costi di costruzione dell'opera autostradale. Tali costi derivavano dal riconoscimento, tramite accordi con ANAS e precedente lodo arbitrale, di oltre 182 miliardi di lire per il mancato adeguamento tariffario dei pedaggi tra il 1978 e il 1982. La società sosteneva inoltre che precedenti sentenze, passate in giudicato e relative ad altre annualità, avessero già riconosciuto la deducibilità di tali quote, con conseguente efficacia espansiva del giudicato esterno anche per il 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile il giudicato esterno. Ha stabilito che l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili è una fattispecie pluriennale: l'accertamento definitivo compiuto per un'annualità può quindi estendere i propri effetti alle altre annualità, purché riguardi il medesimo rapporto e gli stessi elementi giuridici e fattuali permanenti. La CTR aveva erroneamente escluso tale efficacia, nonostante le precedenti sentenze avessero esaminato nel merito la spettanza del rimborso. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La norma fonda l'efficacia vincolante del giudicato esterno tra le stesse parti, impedendo di riesaminare una questione già definitivamente accertata quando costituisce il presupposto logico indispensabile di un altro giudizio.
Art. 324 c.p.c.
La sentenza è passata in giudicato quando non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
È richiamato per individuare il requisito della definitività delle precedenti decisioni invocate dalla contribuente.
Art. 69 TUIR, ora art. 104 TUIR
Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento ordinario, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. In caso di incremento del costo dei beni per qualsiasi causa, la quota deducibile è aumentata in misura pari all'incremento diviso per il numero degli anni residui della concessione.
La disposizione consente al concessionario di dedurre progressivamente il costo effettivamente sostenuto per beni destinati a essere trasferiti gratuitamente al concedente. La regola si applica anche agli incrementi di costo sopravvenuti, inclusi quelli riconosciuti in base a un accordo o a un lodo arbitrale.
Art. 163 TUIR
Divieto della doppia imposizione.
La contribuente lo aveva invocato sostenendo che gli importi fossero già stati tassati come ricavi negli anni 1978-1982 e che il mancato riconoscimento delle quote di ammortamento determinasse una duplicazione dell'imposizione. Il motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23, 32, 57
Le disposizioni riguardano termini e modalità di costituzione, produzione e introduzione di nuove eccezioni nel processo tributario. Le relative censure sono state dichiarate assorbite dopo il riconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno.
Art. 53 Cost.
La contribuente lo aveva richiamato in relazione al principio di capacità contributiva e al divieto di duplicazione dell'imposizione. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito.
Cass., Sezioni Unite, n. 13916/2006
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto anche in un successivo giudizio con finalità diverse.
Il giudicato tributario può avere efficacia espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, non solo quando si discute dello stesso atto, ma anche quando la questione definitiva riguarda un rapporto giuridico unitario e durevole.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una sentenza passata in giudicato può produrre effetti anche su annualità diverse quando accerta elementi giuridici o fattuali aventi efficacia permanente o pluriennale, e non soltanto fatti variabili di anno in anno.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato quando la fattispecie normativa considera più annualità come un arco unitario, ad esempio nel caso di ammortamenti pluriennali, agevolazioni pluriennali o deduzione frazionata di un costo.
- Il giudicato esterno non opera automaticamente per ogni questione relativa a un'altra annualità: occorre verificare che vi sia identità delle parti, del rapporto giuridico e del punto decisivo già accertato, oltre alla natura permanente o pluriennale dell'elemento.
- Una precedente decisione è utile solo se ha deciso il merito della questione; non produce normalmente efficacia espansiva una pronuncia fondata esclusivamente su motivi formali o processuali.
- L'efficacia del giudicato può valere anche nei giudizi instaurati per ottenere un rimborso fiscale, non soltanto nei giudizi contro atti impositivi, salvo impedimenti autonomi come decadenza o prescrizione del diritto al rimborso.
- Per sostenere una richiesta analoga è necessario produrre le precedenti sentenze definitive e dimostrare concretamente che esse abbiano esaminato e riconosciuto il medesimo diritto o il medesimo presupposto pluriennale.
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